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Scadenza contributi previdenziali sospesi

Scadono il giorno 16 marzo 2021 i contributi previdenziali ed assistenziali sospesi . L'Inps (Circolare 12 novembre 2020, n. 128) ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dall'art. 13 del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e dall'art. 11 del decreto "Ristori-bis" (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

  • il richiamato art. 13 del D.L. n. 137/2020 ha previsto una sospensione dei versamenti contributivi;
  • il citato art. 11 del D.L. n. 149/2020 ha precisato che la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. n. 137/2020, si riferisce ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail;
  • ai sensi del medesimo art. 11 del D.L. n. 149/2020, la medesima misura è stata estesa anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle zone “arancioni” e “rosse”, svolgenti, come prevalente, un'attività riferita ai codici ATECO di cui all'Allegato 2 dello stesso decreto;
  • la sospensione in esame non riguarda la terza rata, in scadenza a novembre 2020, riferita alla rateizzazione (di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, o all’art. 97 del D.L. n. 104/2020) dei versamenti sospesi ai sensi dei DD.LL. n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020;
  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
    la sospensione interessa:
    • i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata in Italia, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L. n. 149/2020;
    • i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle zone “arancioni” e “rosse”, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020.

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