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INL: le novità della legge di conversione del Decreto Rilancio

Con la Nota del 21 luglio 2020, n. 468 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito anche alla precedentemente diffusa Nota del 3 giugno 2020, n. 160, fornisce alcune indicazioni in relazione alle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" rispetto agli elementi di novità introdotti con la conversione in Legge del 17 luglio 2020, n. 77 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

 

Art. 1 , comma 2, Legge n. 77/2020 – abrogazione del D.L. n. 52/2020

Ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, la Legge n. 77/2020 abroga il D.L. n. 52/2020 , “assorbendo” al suo interno le disposizioni in materia di:

  • trattamento di integrazione salariale;
  • proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

In particolare, in materia di ammortizzatori sociali si confermano le modifiche introdotte agli art. 68 e 71 del D.L. n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020 ) e si rinvia a quanto riportato dalla Circolare Inps del 10 luglio 2020, n. 84 .

 

Art. 43 bis (Contratto di rete con causale di solidarietà)

All’attuale disciplina del contratto di rete di cui al D.L. n. 5/2009 (convertito in Legge n. 33/2009), viene ora ammessa la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità (art. 30, comma 4 ter , del D.Lgs. n. 276/2003) per perseguire le seguenti finalità:

  • impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
  • inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Operativamente è derogato l’obbligo di pubblicità e di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese con assolvimento mediante sottoscrizione del contratto con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Legge 30 dicembre 1986, n. 936) che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Con decreto del MLPS, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020 , sono definite le modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità. Per ogni altro aspetto di disciplina trova applicazione quanto già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009.

 

Art. 67 bis (Inserimento al lavoro dei care leavers)

Le quote di riserva ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 a favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ecc. è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

Art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall’art. 47, comma 2, Legge n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (in proposito nota INL del 3 giugno 2020, n. 160). Ad oggi era previsto che la consultazione si intendeva esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

 

Art. 80 bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

L’art. 80-bis, introdotto dalla Legge n. 77/2020 , ha ad oggetto l’interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto, nelle ipotesi di somministrazione irregolare la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta che:

  • tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata;
  • tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nlla gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

All’ultimo punto, l’art. 80 bis tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento. Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all’utilizzatore l’eventuale licenziamento effettuato dal somministratore; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l’utilizzatore.

 

Art. 81 (Modifiche all’art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) DURC

Soppressa l’eccezione per il DURC alla regola generale dell’art. 103 , comma 2, del D.L. n. 18/2020 (convertito in Legge n. 27/2020 ) ai sensi del quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (29 ottobre 2020).

Pertanto, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo rientrano nella disciplina generale dettata dal citato art. 103.

 

Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

Il termine dei contratti di lavoro:

  • degli apprendisti di primo livello;
  • degli apprendisti di alta formazione;
  • dei contratti di lavoro a tempo determinato;
  • dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato;

è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione non coinvolge i contratti di apprendistato professionalizzante già destinatari delle norme di cui all’art. 2, comma 4 del D.Lgs n. 148/2015.

In merito al regime di proroga l’INL annuncia l’emanazione di ulteriori indicazioni da concertarsi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.

 

Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)

In sede di conversione il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di emersione è stato differito dal 15 luglio al 15 agosto.

 

Art. 203 (Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

Non risulta soggetto a variazioni l’art. 203 del D.L. n. 34/2020 che prevede:

  • l’obbligo nei confronti dei vettori aerei e delle imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano soggetti a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa di settore, dell’applicazione di “trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, al personale con base di servizio (determinata ai sensi della normativa eurounitaria) in Italia;
  • il rispetto dei minimi retributivi dettati dai CCNL c.d. leader nei confronti del “personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese” sopra descritte.

Il rispetto dell’obbligo prevede le seguenti sanzioni:

  • revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall’autorità amministrativa italiana in mancanza della comunicazione all’ENAC relativa alla ottemperanza ai citati agli obblighi;
  • le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni in questione devono recare, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale i predetti trattamenti economici;
  • per gli operatori muniti di “concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana” per i quali non può trovare applicazione la sanzione della revoca del titolo abilitativo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro da parte dell’ENAC.

Anche gli operatori nazionali devono osservare il rispetto di “trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale” affinchè siano ammessi ai finanziamenti del fondo previsto per indennizzare i danni subiti dal settore aereo in seguito all’emergenza Covid-19.

 

Art. 221 (Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale)

L’art. 221 stabilisce le seguenti nuove indicazioni riguardanti l’organizzazione e la gestione delle udienze fino al 31 ottobre 2020:

  • negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti introduttivi del giudizio sono depositati esclusivamente con le “modalità telematiche”;
  • il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
  • il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte;
  • ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento (il giudice provvede entro i successivi cinque giorni). Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice delibera mancata comparizione delle parti;
  • la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell’interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza;
  • il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
  • in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 193 c.p.c., il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

 

 

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