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Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul premio di 100 € dipendenti

Ai sensi dell’art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), ai titolari di redditi di lavoro dipendente (di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir), con un  reddito complessivo non superiore a 40.000 € spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100,00 € rapportato  al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.(cfr. COVID - Bonus di 100 euro dipendenti)

La norma specifica che i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:

  1. riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  2. compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie. Con la Risoluzione 31 marzo 2020, n. 17/E (ripresa dalla Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E), sono stati istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione di tale premio da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP): si tratta in particolare dei codici tributo “1699” e “169E”.

Con la Risoluzione 9 aprile 2020, n. 18 , l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito, precisando: 

  • il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, erc.);
  • ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, in alternativa al criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, o individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto;
  • il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time;
  • anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del premio, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili;
  • fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

La circolare fornisce anche una serie di esempi pratici. 

 

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