La Cassazione ha precisato con l'ordinanza del 9 agosto 2019, n. 21295 che l’amministratore unico che riceve solo un compenso, limitandosi a gestire l’attività amministrativa della società, non è soggetto all’obbligo di iscriversi alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, bensì a quello relativo alla gestione separata INPS, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che per essere soggetti al primo obbligo è necessario che l’amministratore svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.