La Cassazione - con sentenza del 22 luglio 2019, n. 19661 - ha ricordato che in caso di mancato superamento del comporto per malattia, il licenziamento è da considerarsi nullo, determinando l’obbligo di reintegra del lavoratore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che nel caso di un’ipotesi di nullità, valgono le regole generali del codice civile, indipendentemente dal requisito dimensionale dell’azienda, risultando, dunque, inapplicabile la disciplina del licenziamento senza g.m.o.