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Fruizione dello sgravio contributivo in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà

L'INPS - con Messaggio del 17 luglio 2019, n. 2732 - ha reso note le modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 dicembre 2018.

La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territoriale competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive”.

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto, individuate nell’allegato al presente messaggio, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c) , del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
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