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Le novità su reddito e pensione di cittadinanza dopo l'entrata in vigore della legge n. 26/2019

L'INPS - con Circolare del 5 luglio 2019, n. 100 - ha illustrato le modifiche introdotte dalla legge n. 26/2019 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 4/2019 ), integrando le indicazioni già fornite con la Circolare n. 43/2019.

Il beneficio del Rdc è condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi. Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

  • percettori di Rdc, titolari di pensione diretta;
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità, ex lege n. 68/1999 (per i quali nella legge n. 26/2019) viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE, oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater (che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale) e per coloro che frequentano corsi di formazione.

 

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