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Trattamento fiscale dei buoni pasto oltre il limite di nr. 8

L’Agenzia delle Entrate - con il principio di diritto del 12 febbraio 2019, n. 6 - ha chiarito che l’utilizzo contemporaneo dei buoni pasto oltre il limite consentito di numero 8 non incide sulla determinazione dell’importo esente da IRPEF: ciò che rileva, ai fini fiscali, è l’assegnazione dei buoni-pasto e non il loro utilizzo. 

Il datore di lavoro deve infatti limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (di € 5,29 per i buoni cartacei e di € 7 per i ticket elettronici) facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati. 

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