Si ricorda che, in caso di sospensione dell'attività, esistono delle regole ben precise per il Registratore di Cassa Telematico. La normativa infatti prevede che : "Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile".
La comunicazione di inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma è opportuna al solo fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate invii all’esercente una richiesta di chiarimenti. Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l’Agenzia delle Entrate non rileva nessuna anomalia. Diversamente, se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni, l’Agenzia invierà una comunicazione (PEC) all’esercente con la richiesta di chiarimenti. Quest’ultimo comunicherà all’Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura/interruzione (ferie, malattia, …), periodo che coinciderà al flusso di dati "zero" che il RT, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.
Per qualsiasi dettaglio tecnico si consiglia di far riferimento al proprio rivenditore del RT.

