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Il Lavoro Occasionale

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è regolamentata dagli artt. 2222 c.c. e seguenti in materia di contratto d’opera. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale. Tale attività è per sua natura caratterizzata dall’assenza dei seguenti elementi:

  • continuità;
  • abitualità;
  • professionalità;
  • coordinazione con il committente.

Pertanto, se viene svolta un’attività ripetuta nel tempo, anche due o tre volte all’anno, non si può parlare di lavoro autonomo occasionale. Seppur non esista una durata massima per il lavoro autonomo occasionale (la Legge Biagi poneva tale limite a 30 giorni con lo stesso committente in un anno), è necessario che l’attività non sia continuativa nel tempo. 

Il lavoratore non è tenuto all'apertura della partita IVA ed il suo lavoro riguarda esclusivamente l’esercizio di arti o professioni, svolte in modo non abituale e non "professionale". Questo significa che ogni tipologia di attività commerciale è esclusa dall’utilizzo di questa disciplina. Allo stesso modo sono escluse anche tutte quelle attività di arti o professioni per le quali si rende obbligatoria l’iscrizione ad un ordine professionale. Vi sono delle eccezioni come ad esempio, l’ordine dei giornalisti che permette ai propri iscritti l’esercizio anche con lavoro autonomo occasionale, rispettandone i requisiti. Attenzione però! Non tutti gli ordini professionali consentono questo tipo di attività. Va verificato chiedendo direttamente al proprio ordine professionale.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla disciplina sul lavoro autonomo occasionale, i seguenti soggetti:

  • gli esercenti attività di impresa;
  • chi vuole effettuare attività alle dipendenze di altri soggetti (es. camerieri, baristi, commessi, etc);
  • i professionisti iscritti ad albi professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, dentisti, psicologi ecc.).

Per tutte le altre attività professionali non vi sono preclusioni all’utilizzo delle ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Fermo restando quanto detto in precedenza, ovvero attività con unico committente che non si ripeteranno (anche solo per una seconda volta) in futuro.

Contribuzione ai fini previdenziali

I lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS soltanto qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno eccedano i 5.000,00 € lordi annui, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti. I prestatori che superano il limite dei 5.000 euro lordi annui sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS e l'obbligo di iscrizione sussiste anche al primo incarico che comporti il superamento della soglia dei 5.000 euro lordi. 
Gli importi inferiori a 5.000 euro lordi percepiti nell’anno a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale sono esclusi dalla contribuzione previdenziale ed il limite dei 5.000 euro lordi è da intendersi cumulativo rispetto ai compensi percepiti da più committenti. 

E' onere del lavoratore comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare i contributi dovuti. La contribuzione previdenziale è dovuta esclusivamente sulla parte eccedente l’importo dei 5.000 euro lordi ed è posto per:

  • 2/3 a carico del committente;
  • 1/3 a carico del prestatore di lavoro.

Di seguito le aliquote contributive in vigore, stabilite annualmente dall'INPS: 

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%

F24 e Uniemens

I versamenti della contribuzione alla Gestione Separata sono da effettuarsi a cura del committente e mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di corresponsione del compenso.

Il committente dovrà inviare all’Inps - sempre nel caso in cui sia dovuta la contribuzione - il flusso mensile UniEmens entro il termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Documentazione

Il soggetto che svolge l’attività di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta "non fiscale". La ricevuta è soggetta ad imposta di bollo (di 2,00 euro) se la prestazione supera i 77,47 €. Il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta, di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita Iva) e le associazioni.

La ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore. Questa deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo pattuito con il committente. La ricevuta ha la funzione di attestare l’avvenuto pagamento del compenso.

Elementi della ritenuta:

  • Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore
  • Dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro
  • Luogo e data di emissione
  • Numero progressivo della ricevuta
  • Descrizione dell’attività svolta e dei giorni per i quali è stata prestata
  • Corrispettivo lordo
  • Ritenuta d’acconto applicata

Trattamento fiscale

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente inquadrati quali "redditi diversi" (art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.), l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al prestatore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Il compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 20% e deve essere trattenuta dal committente e versata, a mezzo modello F24, entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento. Il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica (c.d. “CU”) nella quale dovrà riportare:

  • i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali;
  • le trattenute fiscali effettuate;
  • la contribuzione eventualmente dovuta e versata.

La CU deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al lavoratore nei termini previsti per legge (di norma entro il 16 marzo di ogni anno se necessario alla redazione dell’annuale dichiarazione dei redditi precompilata; diversamente il termine è quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta - Modello 770).

Laddove il soggetto sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi (compensi annui superiori a 4.800 euro), il reddito deve essere indicato, a secondo della dichiarazione presentata: 

  • Quadro RL del modello Redditi PF (ex. 740);
  • Quadro D del modello 730.

Approfondimento sulla Comunicazione Obbligatoria INL dal 2022 Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione INL 

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