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Le novità del modello 770/2021

Il modello 770/21, per l'anno d'imposta 2020, è stato approvato con il Provvedimento n. 13090 del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2021 e deve essere utilizzato per comunicare:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2020;
  • i versamenti e le compensazioni effettuate;
  • il riepilogo dei crediti;
  • i dati contributivi e assicurativi richiesti.

Nonchè utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, e che sono tenuti a comunicare:

  • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi
  • i proventi da partecipazione
  • redditi di capitale erogati nel periodo d’imposta di riferimento
  • operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo
  • i versamenti e le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.

Deve altresì essere compilato dagli esercenti attività di intermediazione immobiliare, nonché dai gestori di portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

Scadenza

la Scadenza prevista è il 31 ottobre 2021 il quale, cadendo di domenica fa slittare il termine al 2 novembre 2021

Soggetti obbligati (sostituti)

Il modello deve essere presentato dai sostituti d’imposta che, nel periodo d’imposta 2020, hanno corrisposto:

  • somme o valori sui quali sono state operate ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;
  • corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988.

Vi rientrano, altresì:

  • gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare:
    • i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2020 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;
    • i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

nonchè le persone fisiche che:

  • operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;
  • aderiscono al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, così come modificata dall’art. 1, co. da 9 a 11, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Modalità di presentazione

Il modello 770/21 può essere inviato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente tramite fisconline;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Può essere inviato sia in maniera unificata che separata come segue:

  • modalità unificata: il flusso telematico dovrà comprendere i quadri relativi a tutte le tipologie di ritenute effettuate, unitamente ai quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, nei casi in cui ne ricorra la compilazione;
  • modalità separata: il sostituto d’imposta può inoltrare separatamene i dati relativi ai redditi di:
    • lavoro dipendente;
    • autonomo;
    • altre ritenute (dividendi, proventi e redditi da capitale);
    • locazioni brevi;
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
    • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
    • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
    • somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, unitamente ai corrispondenti quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI. Tale facoltà è ammessa là ove, entro il 7 marzo 2020 (termine prorogato al giorno 30 aprile 2020 dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, cd. Decreto Liquidità, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), siano state trasmesse le C.U. (Certificazioni Uniche) attinenti alle varie tipologie reddituali.

In caso di presentazione in modalità separata, dovrà essere barrata, nel frontespizio, alla sezione “Redazione della dichiarazione” in “Gestione separata” la corrispondente casella relativa alla tipologia di ritenuta (dipendente, autonomo, capitali, locazioni e altre ritenute).

Le novità

Quadro ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, composto di quattro sezioni, vanno indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

Nella prima sezione del quadro, denominata "Erario", occorre indicare:

  • le ritenute operate e versate sulle retribuzioni erogate nel 2020;
  • le ritenute operate ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 su somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2021, se riferiti al 2020;
  • le ritenute operate a titolo di conguaglio di fine anno avvenuto nei primi 2 mesi del 2021;
  • le ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF e relativi versamenti;
  • le ritenute effettuate a titolo di acconto su alcuni redditi sottoposti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2020 e relativi versamenti;
  • le imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni e i relativi versamenti;
  • le imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2020, relative all’acconto sulla rivalutazione TFR, entro il 17 febbraio 2021 per il saldo;
  • i dati dei versamenti tardivi riferiti al periodo d’imposta 2019, effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
  • le ritenute effettuate dal mese di marzo 2020 e i relativi versamenti, effettuati per l’incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo da conguaglio di fine anno 2018;
  • le ritenute operate per procedure di pignoramento presso terzi;
  • le ritenute indicate nel quadro SY ex art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
  • il credito bonus IRPEF recuperato dal sostituto d’imposta nelle operazioni di conguaglio;
  • i dati del ravvedimento su ritenute e imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria.

Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16. 

Infatti, l’art. 63 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto un premio pari a 100,00 € per i lavoratori dipendenti che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (cd. smart working) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa.

Parallelamente, il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a:

  • 600 euro per il 2020;
  • 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

In relazione ad entrambe le erogazioni premiali, l’eventuale ammontare recuperato dal sostituto di imposta in sede di conguaglio in quanto non spettante dovrà essere riversato all’Amministrazione Finanziaria ed esposto tra i versamenti del quadro ST.

La seconda sezione dovrà essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti:

  • trattenute e relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2020 con riferimento all’anno 2019; 
  • trattenute relative alle addizionali regionale all’IRPEF, effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2020;
  • trattenute relative all’addizionale regionale all’IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
  • trattenute e relativi versamenti delle addizionali regionali all’IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2020.

La terza sezione del quadro ST deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi, oltre a tutti i relativi versamenti. Nel rigo ST26 "Dati relativi all’intermediario non residente" occorre indicare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, come segue:

  • nel punto 1, il codice ABI ove attribuito;
  • nel punto 2, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
  • nel punto 3, il codice fiscale italiano se attribuito;
  • nel punto 4, la denominazione della società o ente;
  • nel punto 5, il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice alle istruzioni per la compilazione del Modello 770/2021.

nella quarta sezione del quadro ST "Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate" conterrà i dati relativi a:

  • le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
  • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
  • le imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973;
  • l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
  • l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’art. 2, co. 5, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133;
  • l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’art. 1, co. 2-sexies del D.L. 24 settembre 2002, n. 209;
  • l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, versate dal rappresentante fiscale di cui all’art. 2, par. 4 della convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana in materia fiscale. 

Nel Quadro SX - Riepilogo dei crediti e delle compensazioni vanno riportati i dati riepilogativi del credito 2019, derivante dalla precedente dichiarazione e del suo utilizzo in compensazione esterna entro la data di presentazione di questa dichiarazione, nonché dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2020 e del loro utilizzo in compensazione esterna, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Tali crediti va indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio. Pertanto, il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto degli eventuali riversamenti. Da quest'anno è obbligatorio indicare l’eventuale credito riconosciuto al sostituto di imposta a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a titolo di acconto. 

Nel Quadro SY vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e i dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale. 

Nel quadro SK "Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie" vanno indicati:

  • i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, corrisposti nel 2020, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
  • i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR;
  • i dati relativi agli utili corrisposti dalle SIIQ e SIINQ, soggetti alla ritenuta a titolo di acconto;
  • i dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ovvero a imposta sostitutiva, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973. 

 

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