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Nuove regole per le comunicazioni al sistema Tessera Sanitaria TS

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A seguito delle novità introdotto dal D.M. 19/10/2020 gli operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno specificare, in aggiunta ai dati già sin'ora inviati, anche le modalità di pagamento utilizzate dal contribuente tranne nel caso in cui le spese sostenute non rientrano nell’obbligo di pagamento tracciabile. inoltre, dal 2021 l’invio dei dati avrà cadenza mensile anzichè annuale

 Attenzione
L'invio dei dati al sistema TS diventa mensile e non più annuale. Tale obbligo è finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte del contribuente.

L'adempimento

Entro il 31 gennaio 2021 i soggetti già obbligati al sistema TS dovranno effettuare la comunicazione dei dati delle spese sanitarie (e veterinarie) sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020 in modalità telematica direttamente dal portale "Sistema TS" o mediante questo studio in qualità di intermediario abilitato. Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sotenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Soggetti interessati

Sono obbligati all'invio mensile dei dati (così come riportati sul documento fiscale emesso dagli stessi):

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche e ostetrici;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei medici veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);
  • le strutture della Sanità militare;
  • la farmacia assistenziale ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra);
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • iscritti all'albo dei biologi.

In pratica

Coloro che inviano i dati di spesa sanitaria al STS, soggetta a tracciabilità, devono specificare la modalità di pagamento scelta dal contribuente.

Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:

  • le spese relative all’acquisto di medicinali e dispositivi medici,
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per le spese appena elencate, il pagamento in contanti non esclude la detrazione.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono comunicando anche i seguenti ed ulteriori dati:

  • tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
  • aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
  • indicazione dell’eventuale esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Opposizione alla trasmissione dei dati

I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Altri adempimenti 

L’obbligo di invio dei dati al Sistema TS assolve anche ai seguenti obblighi:

  1. Trasmissione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri
    A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS e che esercitano commercio al dettaglio (si pensi alle farmacie, parafarmacie, ecc.), adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i dati al STS tramite registratore telematico. I due adempimenti si uniscono.
  2. Comunicazione dei dati delle fatture
    Per le sole finalità di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, il STS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Fatta eccezione per il codice fiscale dell’assistito.

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