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Detrazione IVA per le fatture di fine anno

Come ogni fine anno, oltre alle regole relative agli omaggi (cfr:Il trattamento fiscale degli omaggi 2020) ci preme ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che sono diverse per le fatture ricevute "a cavallo d’anno" a seguito dell'antrata in vigore della fatturazione elettronica.

  1. la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 633/1972
  2. la fattura differita (ART. 21 c.4 lett. a) DPR 633/72) invece può essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni (art. 6 D.P.R. n. 633/1972)

 Nota Bene
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, data che per l'effetto del defferimento dell'invio allo SdI può generare uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/98 prevede che: "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …".

 Regola generale
Le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura recapitata nel 2020, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture "correnti". L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2021 (riferimento 2020), e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede pertanto che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 Eccezione
La regola "normale" dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Fattura emessa a dicembre 2020

Ricevuta e registrata a dicembre 2020

Detrazione in dicembre 2020

Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021)

Detrazione in Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale

Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021)

Detrazione non ammessa

Ricevuta e registrata a gennaio 2021

Detrazione ammessa a gennaio 2021

 

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