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condizioni per l'accesso al regime premiale ISA per il 2019

L'agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale 30 aprile 2020, n. 183037/2020 specifica le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d’imposta 2019,  si applica i benefici ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”). Contemporaneamente viene modificato il Provvedimento 31 gennaio 2020, prevedendo che i soggetti partecipanti a un gruppo Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, per le quali sono stati approvati gli Isa, ancorché esclusi dall’applicazione degli Isa stessi, sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati.

di seguito elenchiamo i "BENEFICI" (art. 9-bis, comma 11 ), lettere da a) ad f), D.L. n. 50/2017, con le relative condizioni per la loro applicazione; per accedere a tutti i benefici in esame è inoltre necessario che:

  • se il contribuente consegue redditi d'impresa e di lavoro autonomo, applichi gli Isa per entrambe le categorie reddituali;
  • se il contribuente applica due diversi Isa, compreso il caso in cui si tratti del medesimo Isa applicato sia per l’attività d'impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

 

A -Visto di conformità

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di importo non superiore a: 

  • 50mila euro annui per l'Iva;
  • 20mila euro annui per imposte dirette e Irap. (1)

Condizione

Attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2019, (3) relativamente alla compensazione:

  • dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2020;
  • del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi 3 trimestri del 2021;
  • dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa ad imposte dirette e Irap per il periodo d’imposta 2019.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti,(3) a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

B - Visto di Conformitò o garanzia

Esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui.(1)

Condizione

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2020, o del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2021, per un importo non superiore a 50mila euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2019.(3)

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti,(3) a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

C – Inapplicabilità della disciplina delle società non operative(2)

Condizione

L'inapplicabilità opera a seguito dell’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2019(3) ,oppure a un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, (3) a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

D - Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

Si parla delle esclusioni di sui all’art. 39 , comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 54 , comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Condizione

L'esclusione opera a seguito dell’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2019(3)

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti,(3) a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

E - Anticipazione termini di decadenza per l'accertamento

L'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento(4)

Condizione

Per il 2019, i termini di decadenza sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8 (3)

F - Inapplicabilità degli accertamenti sintetici(5)

Condizione

Per il periodo d’imposta 2019, tale inapplicabilità opera se contemporaneamte:

  • il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato;
  • viene attribuito un punteggio almeno pari a 9(3)

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti,(3) a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

Note:

  • (1) Relativamente all'Iva, i benefici di cui alle lettere A) e B) per una specifica annualità di imposta, non sono correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale e della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
  • (2) Di cui all’art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 36-decies, secondo periodo, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
  • (3) Anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
  • (4) Di cui:
    • all’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, per il reddito di impresa e di lavoro autonomo;
    • all’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per l'Iva.
  • (5) Di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973.

 

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