News

Superammortamento anche per le cabine degli stabilimenti balneari

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 9 ottobre 2019, n. 404, chiarisce che per l'acquisto di nuove cabine poste all'interno di uno stabilimento balneare, è possibile usufruire del superammortamento qualora tali beni non siano annoverabili tra le “costruzioni” e - in considerazione di ciò - non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento stesso: lo

  1. possono usufruire della maggiorazione in esame i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. In generale, la disciplina del super ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal settore economico in cui operano e sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Inoltre possono beneficiarne anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. La maggiorazione si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir, anche se svolte in forma associata; inoltre si estende alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), per i quali il principio di cassa non è ostacolo alla fruizione del beneficio in esame, trattandosi in sostanza di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo;
  2. la maggiorazione in esame riguarda solo i beni materiali e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali;
  3. i beni devono essere:
    1. “strumentali” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione;
    2. di uso durevole;
    3. atti ad essere utilizzati come strumenti di produzione;
  4. i beni non devono essere:
    1. destinati alla vendita;
    2. trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
    3. materiali di consumo;
  5. le stesse caratteristiche devono avere anche i beni concessi in comodato d’uso a terzi, affinché il comodante possa usufruire del beneficio della maggiorazione.

 

Tags: ,

Lo Studio

Seguici sui social

© 2018 Scapuzzi Rusciano professionisti associati. Designed By WarpTheme