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Detraibili le spese per i test di ingresso all'Università

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali.

Al riguardo, con la Risposta all'istanza di interpello 23 luglio 2019, n. 302, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione spetta per le spese sostenute per:

  1. tasse di immatricolazione e di iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  2. soprattasse per esami di profitto e laurea;
  3. la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce e una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  4. la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 , presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si ricorda inoltre che:

  1. la detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
    • corsi di istruzione universitaria;
    • corsi universitari di specializzazione;
    • corsi di perfezionamento;
    • master universitari;
    • corsi di dottorato di ricerca;
    • Istituti tecnici superiori (ITS);
    • nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
  2. la detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale. Se invece l'università non è statale, l'importo ammesso alla detrazione non può essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con un apposito decreto del Miur;
  3. per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all'estero, ai fini della detrazione si deve fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale;
  4. la detrazione spetta per le spese sostenute nell'anno d'imposta, anche se riferite a più anni e spetta anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Con riferimento all'interpello esaminato, invece, l'Agenzia ha precisato che le spese per rifondere un prestito contratto per frequenza ai corsi universitari presso un ente diverso dall'università non sono detraibili, in quanto tali spese non possono essere assimilate ad una tassa d'iscrizione ad un corso universitario.

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