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Entro il 22 luglio l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre

Scadrà lunedì 22 luglio - in quanto la scadenza originaria, fissata il 20, cade di sabato - il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2019.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l'adempimento interessa i soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche cui si applica l'imposta di bollo;
  2. il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.

In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni indicate dalla Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42, che ha istituito il codice tributo “2522”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Si ricorda che il D.M. 28 dicembre 2018, riformulando l'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, dispone quanto segue:

  1. il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
  2. l'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
  3. le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto in commento.
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