L'Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 59 del 26 febbraio 2019 fa presente che per l'anno 2019 anche gli operatori sanitari non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – quali, ad esempio, i podologi, fisioterapisti, logopedisti – non devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.
Ricorda infatti l’Agenzia che l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto Semplificazioni), introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 , ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Tali operatori sanitari, pertanto, devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.