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Comunicazione "Aiuti di Stato" entro il 30/11

Entro il 30/11 coloro che hanno ricevuto Aiuti di Stato dal 1/3/2020 al 30/6/2022 ai sensi della normativa Covid devono inviare una autocertificazione di atto notorio.

L’autodichiarazione deve essere presentata:

  • direttamente dal beneficiario o tramite il nostro studio in quakità di intermediario abilitato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da coloro i quali hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2021, vale a dire:

  • contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP;
  • riduzione versamenti contributivi;
  • esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI;
  • altri aiuti (contributi in conto interessi, garanzie pubbliche, ecc.).
  • credito d’imposta locazioni
  • credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro

Chi intendesse avvalersi dei servizi del nostro studio per l'adempimento, si richiede ENTRO IL 25/11 la comunicazione del dettaglio degli aiuti ricevuti, tipologia / importo / data direttamente all'indirizzo email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o al proprio referente di studio.. A tal fine si allega una circolare contenente un elenco delle misure con l’indicazione della piattaforma su cui reperire le informazioni.

E’ importante comunicare anche gli aiuti che dovrebbero essere già stati inseriti nelle dichiarazioni dei redditi perché questo adempimento serve anche a verificare la completezza dei dati trasmessi ed eventualmente correggerli.

Stante la delicatezza dell’adempimento che consiste in una autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 il cui mendacio è penalmente sanzionato, lo Studio richiede inderogabilmente che ciascun interessato dichiari gli Aiuti ricevuti, dopodichè procederà a verificare se dalle proprie risultanze emergano ulteriori dati erroneamente omessi informandone il beneficiario. Il Modello potrà essere inviato solo al termine dei suddetti controlli.

 

Approfondimento

nel caso in cui analoga dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del “Decreto Sostegni”.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

ATTENZIONE: Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazione ma, nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera, è stata confermata la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. Secondo alcune interpretazioni, la mancata presentazione potrebbe comportare la revoca del contributo.

Le sanzioni richiamate nell’istanza (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) sono collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e non costituiscono sanzioni “tributarie”. Si ritiene quindi possano essere riferite solo all’erronea indicazione del superamento dei massimali previsti.

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