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Comunicazione del titolare effettivo

Ai sensi della normatica in tema di "Antiriciclaggio" (D.Lgs. n. 231/2007) a breve tutte le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust, dovranno comunicare al Registro delle Imprese competente il Titolare Effettivo.

La comunicazione dovrà essere effettuata da parete degli amministratori dei soggetti obbligati, tramite pratica telematica, secondo le indicazioni dei decreti in fase di emanazione contenenti le istruzioni operative. E' pertanto l'amministratore stesso che dovrà identificare il titolare effettivo.

Definizione:
il titolare effettivo di una entità giuridica, è la persona fisica (o le persone fisiche) che possiedono o controllano tale entità risultandone beneficiari.

L’individuazione del titolare effettivo di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative avviene convenzionalmente tramite l’identificazione del/dei soggetto/i in possesso di una partecipazione diretta od indiretta superiore al 25%.
Questo non è però l’unico criterio in quanto possono esserci casi in cui non vi sono soci persone fisiche con tali partecipazioni ed occorre quindi tenere conto di altri criteri. È titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Nel caso di associazioni o fondazioni il titolare effettivo corrisponde cumulativamente ai fondatori ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata.

 

Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.

La comunicazione sarà da effettuare entro 60gg giorni dalla predisposizione dei disciplinari e, in caso di nuova iscrizione, o in caso di variazioni, entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
In vista del nuovo adempimento rappresentato dalla comunicazione al Registro imprese e del poco tempo che sarà concesso dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, consigliamo comunque a tutti i soggetti obbligati di istituire sin d’ora un fascicolo “titolare effettivo” nel quale conservare la documentazione relativa all’individuazione del titolare effettivo, corredato da una richiesta scritta al titolare effettivo stesso, per la conferma dei suoi dati.

Lo studio si occuperà dela comunicazione in collaborazione con l'amministratore, resta altresì a disposizione per una consulenza più specifica in tema di antiriciclaggio e gestione del fascicolo.

Metodi di determinazione del Titolare Effettivo

Il titolare si può identificare mediante l'applicazione di una “a scalare”, dove si applica secondo un rigoroso schema gerarchico in base al tipo di società:

  1. criterio quantitativo (basato sulla proprietà diretta o indiretta al capitale)
  2. criterio di controllo (diretto indiretto), laddove il criterio quantitativo non sia applicabile
  3. criterio residuale, laddove il criterio quantitativo e di controllo non siano applicabili.
  1. Società di capitali (srl, spa) e di persone (snc, sas)
    1. Criterio quantitativo
      • proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
      • proprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
    2. Criterio del controllo
      • Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
      • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
      • del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
      • dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
    3. Criterio residuale
      • Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari conformemente ai rispettivi  assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
  2. persone giuridiche private (fondazioni, associazioni riconosciute ecc.)
    1. Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
      • i fondatori, ove in vita;
      • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
      • i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
  3. Trust e istituti giuridici affini
    1. I titolari effettivi dei trust o dell'istituto giuridico affine sono il fiduciario o fiduciari, il guardiano o i guardiani o altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e le altre persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.
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