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si informa che dal 24 maggio 2026 entreranno pienamente in vigore le disposizioni previste dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato in attuazione del D. Lgs 81/2008.

L’Accordo sostituisce e unifica i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, introducendo nuove regole per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e soggetti formatori. 

Dopo il periodo transitorio di 12 mesi, ovvero dal 24 maggio 2026, tutti i corsi dovranno essere conformi alle nuove disposizioni. 

Principali novità

  • Nuovo obbligo formativo per i datori di lavoro.
    E’ previsto un corso obbligatorio di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro che non svolgono compiti di RSPP, da completare entro il 24 maggio 2027.
    Per i datori di lavoro RSPP, invece, i percorsi vengono unificati: sarà richiesto il modulo base di 16 ore integrato da un modulo specialistico di 8 ore, valido per tutte le attività lavorative.
  • Formazione dei lavoratori.
    La formazione dovrà essere effettuata prima o contestualmente all’assunzione, eliminando la precedente possibilità di completamento entro 60 giorni.
    Rimane confermata la struttura di:
    • 4 ore di formazione generale;
    • formazione specifica in base al rischio aziendale;
    • aggiornamento periodico.

Viene inoltre rafforzata la verifica dell’effettiva comprensione linguistica dei lavoratori stranieri e la tracciabilità dell’attività formativa.

Eccezione

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e per le imprese turistico-ricettive, considerato il basso livello di rischio, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 81/08 devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della somministrazione.

  • Formazione dei preposti.
    Il corso base passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento obbligatorio biennale (non più quinquennale). Non sarà più consentito l’e-learning asincrono per questa figura.
  • Formazione dei dirigenti.
    Nuova articolazione del percorso formativo con modulo aggiuntivo per dirigenti operanti nei cantieri.
  • Limitazione alla formazione in e-learning.
    Alcuni corsi potranno essere svolti esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona, con maggiori controlli sulla frequenza e sull’identificazione dei partecipanti.
  • Nuove attrezzature soggette ad abilitazione specifica.
    L’Accordo introduce ed aggiorna percorsi abilitanti per particolari attrezzature di lavoro (es. carroponte, caricatori materiali, carro raccogli frutta).
  • Maggiore attenzione alla progettazione e documentazione dei corsi.
    Vengono introdotti requisiti più stringenti per soggetti formatori, registri, verifiche finali, presenza dei partecipanti e conservazione della documentazione formativa.

Si consiglia di:

  1. verificare la validità della formazione già effettuata;
  2. programmare eventuali aggiornamenti obbligatori;
  3. controllare la conformità dei corsi svolti in e-learning;
  4. pianificare la formazione dei datori di lavoro eventualmente ancora non effettuata;
  5. verificare la corretta formazione dei neoassunti secondo le nuove tempistiche;
  6. aggiornare il piano formativo aziendale entro le nuove scadenze.

Lo studio resta come sempre a disposizioni per una specifica consulenza in materia

 

Accordo Stato-Regioni sulla formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

 

lavoro, sicurezza

Lo Studio

Scapuzzi Rusciano
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