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DPCM "festività" del 3 dicembre 2020

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In vigore dal giorno 4 dicembre, il nuovo DPCM "Festività" detta nuove disposizioni, restrizioni ed è specificatamente studiato per le festività. Resterà in vigore sino al 15 gennaio 2021 e conferma l’impianto di regole specifiche che si rendono applicabili a seconda del "colore"” dell’area geografica (gialla, arancione o rossa D.P.C.M. 3 novembre nuove restrizioni anti covid-19). Le novità riguardano gli spostamenti, le attività di commercio al dettaglio ed il settore del turismo con restrizioni alla mobilità, limitate nel tempo, ed una serie di divieti volti a limitare occasioni di occasioni di "contatto" che possano essere veicolo di trasmissione del COVID-19.

Spostamenti

Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Viene introdotto un “coprifuoco di Capodanno” che vieta gli spostamenti dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio 2021.

Vengono inoltre introdotti specifici divieti di spostamento in occasione delle festività:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento tra Regioni o province autonome;
  • il 25 ed il 26 dicembre 2020, nonché il 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni.

Fermo restando la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

È consentito comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma in ogni caso non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, tale divieto si applica anche alle eventuali seconde case in altro Comune, nell’ambito della medesima Regione.

Attività sospese

E' confermata la sospensione delle attività già oggetto di sospensione in precedenza:

  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori;
  • centri benessere;
  • centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
  • centri culturali;
  • centri sociali;
  • e centri ricreativi;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e all'aperto;
  • sale da ballo e discoteche;
  • sagre, fiere, convegni, i congressi e gli altri eventi in presenza;
  • mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Introdotta un’eccezione in ordine ai luoghi della cultura, inerente le biblioteche nelle quali i servizi sono offerti su prenotazione e gli archivi, che potranno riprendere ad operare.

L’apertura degli impianti sciistici per i "dilettanti" è prevista a partire dal 7 gennaio 2021.

Misure specifiche per le aree arancione e rossa

Sono confermate tutte le misure già in vigore per le aree aranzioni e rosse. 

Area arancione

Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la consegna a domicilio, senza limitazioni d’orario, e l’asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Area rossa

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (valgono le regole previste per l’area arancione), il commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività “essenziali” (alimentari, ecc.) individuate nell’allegato 23; restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.

Viene disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE. 

Commercio al dettaglio

Resta fermo il rispetto dei protocolli e della distanza di sicurezza di un metro, e della gestione degli ingressi controllato. Per il periodo festivo viene autorizzato un prolungamento dell’orario: dal 4 dicembre 2020, e fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è autorizzato fino alle ore 21.00.

Resta ferma la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.

Nelle giornate festive e prefestive, all’interno dei centri commerciali, mercati, potranno restare aperte esclusivamente le seguenti attività commerciali:

  • Farmacie e parafarmacie;
  • presidi sanitari;
  • punti vendita di generi alimentari;
  • punti di vendita di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • tabacchi,
  • edicole.

Ristorazione

Mantenuti gli orari gia in vigore salvo le maggiori restrizioni imposte nelle aree arancioni e rosse: apertura dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.

Il consumo al tavolo è limitato ad un massimo 4 persone (superabile solo se si tratta di soggetti tutti conviventi).

Consentito l’asporto fino alle 22.00 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario, e ciò per tutte le giornate, ivi incluso Natale e Santo Stefano, nelle quali sarà possibile recarsi al ristorante a pranzo.

Restano aperti senza limitazioni gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, cui si aggiungono quelli situati lungo gli itinerari europei E45 e E55, nei porti e negli interporti.

La ristorazione negli alberghi e strutture similari resta autorizzata anche dopo le 18.00, ma solo a favore dei clienti alloggiati. Tuttavia, posto che questa disposizione ha prestato il fianco a manovre volte ad aggirare le restrizioni, con l’offerta di camere a fronte della cena, viene introdotta un’apposita restrizione relativa al Capodanno, evidentemente finalizzata ad evitare la possibilità di organizzare "finti" veglioni mascherati da cena somministrata a soggetti alloggiati nella struttura alberghiera.

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e similari è permessa solo con servizio in camera.

Viaggi e turismo

Restano sospensi tutti i viaggi, gite, visite di istruzione connesse al mondo scolastico.

Dal giorno 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo nei porti italiani.

Gli italiani che si recheranno all'estero per turismo nei gironi compresi tra il 21/12/2020 ed il 6/1/2021 dovranno, al loro rientro sottoporsi alla quarantena così come i turisti in arrivo in Italia nel predetto perido.

Corsi di formazione

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo quelli relativi alla formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.

Misure di carattere sanitario

Non vi sono modifiche e eesta l’obbligo di avere con sé, sempre, la mascherina (anche "di comunità"), e di indossarla in tutti i luoghi al chiuso – diversi dalle abitazioni – ed anche all’aperto quando non sia possibile rispettare la condizione di isolamento da persone non conviventi.

Son oesclusi dall'obbligo di mascherina solo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini sotto i sei anni ed i soggetti che a seguito di patologia o la disabilità non possono indossarla. Niente obbligo anche per coloro che interagiscono con soggetti affetti da disabilità o patologia laddove l’utilizzo della stessa sia incompatibile con il rapportarsi con tali soggetti.

Si raccomanda l'uso della mascherina anche in casa, se vi sono persone non conviventi, per quanto sia in ogni caso fortemente raccomandato di limitare al massimo le occasioni sociali.

Confermato anche l’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza e delle norme comportamentali atte a combattere la diffusione del virus (igiene delle mani, divieto di lasciare l’abitazione in caso di febbre).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg " target="_blank" rel="noopener noreferrer"> D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - "Decreto Festività"

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