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Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante

E' operativo da oggi 1° luglio 2020, per commercianti e professionisti, il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; contemporaneamente scende a 2.000 € il limite di utilizzo del contante. Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.

  • E' stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.
  • Fissato  a 2.000 € il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; Limite che dal prossimo 1° gennaio 2022 scenderà ulteriormente a 1.000 €.

A commercianti, artigiani e professionisti spetterà quindi un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all'incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell'anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d’imposta:

  • può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.

Con provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (installazione del POS). La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’esercente;
  • mese e anno di addebito;
  • numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
  • importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
  • ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questi dati consentiranno all'amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.

Sono stati inoltre individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni), devono comunicare a questi ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento:

  • l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con:
    • la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali,
    • il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese.

Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

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