Con l'ordinanza 63 del 8 giugno 2020 la REgione Toscana pubblica le seguenti misure al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali.
Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica
- è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'allegato 5 della citata ordinanza;
- che all’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc. , si applicano , per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60;
Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche
- che le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;
- di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
linee guide
In allegato le linee guide che si applicano a:
- mercati (all’aperto o coperti): area o struttura pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, comprendente più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale;
- mercati su strada: mercati che occupano, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;
- posteggi isolati o “fuori mercato”: area su strada data in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
- fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, come definite dall’articolo 32 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);
- attività in forma itinerante, ovvero senza concessione di posteggio;
- mercati dei produttori agricoli.