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Alcune misure di sostegno del "decreto rilancio"

Riepiloghiamo sinteticamente alcune nuove misure a supporto di famiglie, professionisti e imprese variate rispoetto al testo originario del Decreto Rilacio. 

Le altre misure le avevamo gia riportate nel nostro precedente articolo Le prime novità del "Decreto Rilancio"

Esenzione Versamento IRAP- Art. 24

Non sono dovuti:

  • il saldo Irap dovuto per il 2019
  • la prima rata pari al 40% dell’acconto Irap dovuto per il 2020

per le imprese private con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

  • rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
  • l'acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - art. 26

L'articolo contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi; Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d'imposta pari al 20% fino ad un massimo  di 2 milioni di euro.

aluni requisiti prescritti dalla norma sono:

  • ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;
  • riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;
  • aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50%o delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

 

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Art. 28

E' prevista l'istituzione di un credito d'imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla egge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. Seguirà circolare Agenzia delle Entrate a descrivere gli ulteriori dettagli.

Soggetti ammessi
Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Affitto di azienda
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Strutture alberghiere
Il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Enti no profit
Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Calcolo del credito d'imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Utilizzo del credito d'imposta
Esclusivamente in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

 

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali per il super-ammortamento - Art. 50

Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione

 

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro - Art. 120

Viene introdotto un credito d'imposta nella misura del 60% fino ad un importo massimo di € 80mila delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Beneficiari

  • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell'elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
  • Enti del Terzo Settore.

Interventi agevolati

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

  • quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
    arredi di sicurezza;
  • quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

Il credito d'imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all'incentivo in esame.

 

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile - Art. 121

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

  • ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;
  • trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Interventi incentivati:

  • recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  • efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;
  • recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Cessione dei crediti d'imposta Covid-19 - Art. 122

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Riduzione aliquota IVA - Art. 124

Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A , parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72) si applica l'aliquota Iva del 5%.

Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

 

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Art. 125

E' riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% fino all'importo massimo di € 60 mila per ciascun beneficiario, sulle spese relative a:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.

Possono usufruire del credito d'imposta gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti. 
Le spese devono essre sostenute entro il 31 dicembre 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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