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indennità 600€ per i lavoratori esclusi da altre misure di sostegno

Il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020) prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi. Trattasi di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che erano rimaste escluse da altre misure di sostegno: 

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partiva IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nel suddetto periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, ex art. 19, D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, e non è soggetta a imposizione fiscale.

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