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COVID19: Le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 6 maggio 2020, n. 11/E l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione delle misure introdotte dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (convertito con modifiche dalla Legge 24/04/2020 n. 27) e dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Liquidità". Fornisce quindi una serie di risposte ai quesiti di operatori e professionisti in merito alle sospensioni dei termini previste per gli adempimenti e i versamenti fiscali. Novità anche sulle detrazioni per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, e le donazioni alla Protezione Civile, nonchè sul credito d'imposta per botteghe e negozi.

La Circolare fornisce anche chiarimenti in relazione alle misure introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante 2Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19" e al D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". 

Oltre alle norme dedicate al rafforzamento del sistema sanitario nazionale, alla tutela delle famiglie e alle disposizioni in tema fiscale, molteplici risultano anche le previsioni per il mondo del lavoro. Tra queste, il cd. Decreto Cura Italia ha stabilito l’erogazione di un bonus di 100,00 € riconosciuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, ai dipendenti che abbiano continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 durante il periodo di emergenza sanitaria e abbiano un reddito complessivo dell’anno precedente non superiore ai 40.000 €. e sul punto, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate qui in oggetto intende rispondere ad ulteriori quesiti relativi ai requisiti d’accesso e alle caratteristiche del suddetto beneficio.

 

Ecco tutte le circolari precedenti con le quali l'Agenzia aveva dato chiarimenti continuativi:

  • risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 («Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti»);
  • circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 («Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini»);
  • circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 («Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»); 
  • risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, con la quale è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del Decreto Cura Italia («Credito d’imposta per botteghe e negozi»); 
  • risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 («Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni»);
  • circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 («Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) – Primi chiarimenti»);
  • circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 («Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box»);
  • risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall’articolo 63, comma 1, del Decreto «Cura Italia».
  • circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 («Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Risposte a quesiti»);
  • risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 («Premio ai lavoratori dipendenti - ulteriori chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18»); 
  • circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 («Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»);
  • risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020 («Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»).

Riepiloghiamo alcuni chiarimenti presenti nella circolare rimandando la lettura completa a fondo pagina

IVA - Adempimenti sospesi

Per effetto della sospensione disposta dall'art. 62 del decreto “Cura Italia” (D-L. n. 18/2020), possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020:

  • la presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • la presentazione del modello TR;
  • la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020.

Si conferma la possibilità per il contribuente di presentare comunque la dichiarazione Iva o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione.

Modello INTRA 12

Sono sospesi i termini relativi alla presentazione del modello Intra 12 i cui termini di scadenza sono compresi nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, potrà essere presentato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Il modello Intra 12 dev e essere utilizzato:

  • dagli enti non commerciali di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta;
  • dai produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972,

che abbiano effettuato acquisti intraUe di beni oltre il limite di 10mila euro (ai sensi dell’art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427) oppure che hanno optato per l’applicazione dell’Iva in Italia su tali acquisti, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del medesimo D.L. n. 331/1993 ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, applicano il reverse charge per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.

Conciliazione giudizio tributario

È possibile per le parti del giudizio tributario concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il deposito dell’accordo conciliativo dovrà essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

Misuratori Fiscali (registratori di cassa)

Nel periodo di durata dell’emergenza Covid-19, i controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT possono essere effettuati direttamente dai produttori. Questi ultimi sono tenuti a:

  • autocertificare l’esecuzione e l’esito positivo di dette verifiche;
  • trasmettere in via telematica tramite pec l'autocertificazione (firmata digitalmente) relativa all'effettuazione e all'esito dei controlli, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.

I registratori RT devono soddisfare le prescrizioni di cui:

  • Legge 26 gennaio 1983, n. 18
  • Art. 7, D.M. 23 marzo 1983
  • D.Lgs. 5 agosto 2018, n. 127
  • C.M. MEF 18 giugno 1985, n. 322429.85.XIII

Certificazione Unica (CU)

Ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 23/2020 "Liquidità", per il 2020 è prorogato al 30 aprile il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche. La norma precisa inoltre che non si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, qualora la trasmissione elematica delle certificazioni uniche avvenga entro il 30 aprile. 

La norma non si applica peraltro alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili, per le quali resta fermo il termine del 31 marzo (fissato dall’art. 1, comma 5, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9).

Detrazione per Mascherine

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio le mascherine, possono essere detratte nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro, semprechè si tratti di dispositivi medici con marcatura CE. A tal fine, peraltro, occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo.

Nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo deve essere riportato il codice AD "spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE". In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Credito d'Imposta Botteghe e Negozi

Con riferimento al credito d'imposta per botteghe e negozi, previsto dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020, la circolare precisa che:

  • anche le spese condominiali concorrono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta qualora le stesse siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto 
  • nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.

Premio ai lavoratori dipendenti – La disciplina generale

L’art. 63 del Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha stabilito l’erogazione di un bonus di 100 € riconosciuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, ai dipendenti che:

  • abbiano continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 durante il periodo di emergenza sanitaria;
  • abbiano un reddito complessivo dell’anno precedente non superiore ai 40.000 €.

Il premio, che non concorre alla formazione del reddito, viene rapportato al numero di giorni di lavoro svolti a marzo nella propria sede di lavoro, senza essere riproporzionato alla percentuale paga.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo:

  • a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile;
  • e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I suddetti sostituti d’imposta compensano il beneficio attribuito ai lavoratori tramite modello F24.

Criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020

Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila €, previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 18/2020, per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti deve considerarsi esclusivamente:

  • il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF;
  • non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Ne deriva che, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto:

  • dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019;
  • anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
  • assoggettati a tassazione ordinaria;

con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. 

Qualora il lavoratore, per il periodo d’imposta 2019, abbia fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 215, n. 147, facendo concorrere a tassazione il proprio reddito da lavoro dipendente in misura ridotta, il predetto limite di euro 40 mila dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

Ne consegue che il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare:

  • gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente;
  • aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.

 

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