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COVID19 - Credito d'Imposta affitti (60% canoni di locazione)

L'art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa sia riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e Botteghe). Sembrano al momento pertanto esclusi ad esempio industrie e società artigiani che operano in capannoni (cat. D), o le aziende di servizi e professionisti che operano in uffici (cat. A/10).

Il credito d'imposta, che al momento è previsto solo per il canone di marzo non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sospeso l'attività.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato direttamente in F24 (esclusivamente tramite intermediario Entratel), senza l'obbligo di attendere la presentazione della Dichiarazione dei redditi.

Allegato 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

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