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DL "Cura Italia" - Sospensione termini di Versamento carichi Agenzia della Riscossione

Con l’articolo 68, D.L. 18/2020 si sospendono i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
  • nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020. In caso di versamento alla naturale scadenza non si ha diritto ad eventuale rimborso.

 

 Attenzione
Il testo non prevede la sospensione dei pagamenti relativi a dilazioni di qualsiasi tipo (cartelle, inps, etc).
Per quanto alla scadenza del 28/02 u.s. della rata della c.d. "rottamazione ter1" la stessa è prorogata al 31/03 pv contestualmente con quella del "saldo e stralcio"

Il comma 4 che stabilisce inoltre lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 che sono prorogati, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

 Nota Bene
I termini di prescrizione per l'accertamento dell'anno 2015 sono progati di anni 2 (due).

Si confronti le FAQ dell' Agenzia della Riscossione sul D.L. 18/2020

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