Prorogati al 15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione dello stato di crisi dell’impresa per "organi di controllo interno" e "revisori contabili", nonché sui creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione). La disposizione è contenuta nell’art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e già in vigore.
Oggetto della proroga sono sia l’obbligo di segnalazione "interna", nei confronti dell’organo amministrativo o del debitore, sia quella di segnalazione "esterna", diretta agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
La proroga "dovrebbe" riguardare tutte le imprese del territorio nazionale (micro, piccole e medie imprese) alle quali si applicano le procedure di allerta, con esclusione delle imprese di grandi dimensioni (art. 2, comma 1 , lett. g), del D.Lgs. n. 14/2019), in quanto espressamente non soggette all'allerta ai sensi dell’art. 12, comma 4 , del Codice.