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Chiarimenti sui rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva dei familiari

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del medesimo testo unico, dei seguenti servizi:

  1. educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
  2. frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali;
  3. borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Nel corso di Telefisco 2020, tradizionale appuntamento dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore giunto alla 29ma edizione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi possono rientrare i rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva (dilettantistica o professionistica) praticata da familiari di cui al richiamato art. 12 del Testo Unico. Richiamando anche i principi espressi con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E.

  • La regola dell’esclusione dal reddito opera anche con riferimento alle somme corrisposte al dipendente per assegni, premi o sussidi per fini di studio a favore dei familiari;
  • l’esclusione si rende applicabile se il datore di lavoro acquisisce e conserva la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente, coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte, sia nel caso in cui il datore eroga direttamente le somme ai dipendenti, sia nell’ipotesi in cui esso rimborsa l’onere sostenuto dai propri dipendenti (ad esempio, per le rette mensili relative alla custodia dei figli in asili nido);
  • ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, i servizi e le somme erogate devono essere utilizzabili dalla generalità dei lavoratori dipendenti o da categorie di dipendenti; se, al contrario, essi sono a disposizione solo di taluni lavoratori dipendenti, costituiscono fringe benefits per gli utilizzatori e le spese relative concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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