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Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, rilascio previsto per il 31 maggio

Secondo quanto disposto con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 107524 del 29 aprile 2019 , dovrebbe essere disponibile da domani, 31 maggio 2019, la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2018, n. 524526.

L'adesione potrà essere effettuata fino al 2 settembre 2019.

A tal fine si prevede che per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 31 maggio al 2 settembre 2019), l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi ultimi delegati.

È stato in tal senso modificato il Provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, n. 89757.

Si ricorda che - per effetto di quanto dispone il richiamato Provvedimento - ai fini della memorizzazione del file xml della fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate, è sufficiente che l’adesione sia stata effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente), fermo restando che saranno resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato l'adesione al servizio.

Il documento dispone inoltre quanto segue:

  1. i file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio – SdI);
  2. in assenza dell’adesione al servizio, l’Agenzia memorizzerà e rendera consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (esclusi quelli di cui al comma 2, lettera g), nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il documento.

 

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