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Chiarimenti sulla definizione agevolata delle violazioni formali

Con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in materia di definizione agevolata delle irregolarità formali, di cui all'art. 9 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136). In particolare, il documento di prassi si concentra sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che, insieme alle violazioni sostanziali, restano escluse dalla definizione agevolata. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 2 marzo 2020 e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

Si riporta una sintesi delle precisazioni contenute nel citato documento di prassi.

DEFINIZIONE delle IRREGOLARITÀ FORMALI

AMBITO APPLICATIVO

L'art. 9 del richiamato D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle violazioni di natura formale:

  • per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;
  • che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi;
  • commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Casistica
Sono ammesse alla definizione agevolata in esame le seguenti tipologie di violazioni:

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati;
  • errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva (tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta);
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati;
  • restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell’attività;
  • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter74-quinquies del D.P.R n. 633/1972;
  • erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
  • omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, semprechè si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (fatte salve le eccezioni di cui sotto);
  • la mancata iscrizione al VIES.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono ammessi alla definizione agevolata sia le partite Iva, sia i privati. In altre parole: vi possono accedere tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Possono inoltre avvalersi della misura i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, sulla base di apposite norme, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

VIOLAZIONI ESCLUSE dalla DEFINIZIONE AGEVOLATA

La regolarizzazione non si applica:

  • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, relative alle imposte di registro o di successione);
  • alle violazioni formali oggetto di un procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018 );
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura;

  •  

    le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE;
  • alle violazioni sostanziali, cioè che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Pertanto, la definizione non può riguardare le seguenti violazioni:

  • omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
  • “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo;
  • acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte delcedente/prestatore;
  • omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;
  • omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, o dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
  • indicazione di componenti negativi indeducibili. Pertanto non è definibile la sanzione di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44
  • irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
  • omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale;
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta;
  • omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
  • omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
  • errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

PERFEZIONAMENTO della DEFINIZIONE

La definizione agevolata in esame si perfeziona attraverso:

  • la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 2 marzo 2020;
  • il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24 (a tal fine si utilizza il codice tributo “PF99”, istituito con la Risoluzione 21 marzo 2019, n. 37/E).

CASISTICA

VIOLAZIONI FORMALI NON RIFERITE ad un PERIODO d'IMPOSTA

Si deve fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.

SOGGETTI con PERIODO d'IMPOSTA NON COINCIDENTE con l'ANNO SOLARE

Il versamento dell’importo dovuto regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24.

ANNO SOLARE in cui TERMINANO PIU' PERIODI d'IMPOSTA

Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo  di cui sopra.

PERFEZIONAMENTO della REGOLARIZZAZIONE

Non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

MANCATO PERFEZIONAMENTO della REGOLARIZZAZIONE

Non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

 

RIMOZIONE delle IRREGOLARITÀ od OMISSIONI

OMESSA RIMOZIONE

Il provvedimento stabilisce quanto segue:

  • in caso di omessa rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, in presenza di un giustificato motivo, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. In tale ipotesi, affinché la definizione possa ritenersi perfezionata, la violazione deve essere rimossa entro il 2 marzo 2020, ovvero entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio;
  • la rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in caso di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato;
  • l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

NON NECESSITÀ della RIMOZIONE

La rimozione non dev'essere effettuata quando non sia possibile o necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale.

- violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
- a partire dal 1° gennaio 2018, l’addebito al cessionario o al committente di un’Iva in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta;
- violazioni in materia di inversione contabile, semprechè la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
- omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.

 Per altre violazioni la rimozione è sempre necessaria.

- omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli artt. 35, 35-ter e 74-quinquies D.P.R. n. 633/1972;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati;
- restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; 
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; 
- omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010; 
- omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;
- l'omessa iscrizione al VIES.

RATEAZIONE

Il versamento potrà essere effettuato:

  • in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2019;
  • in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Codice tributo
Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24, indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo (PF99), secondo le modalità riportate nella risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 .

COMPENSAZIONE

È vietata.

VOLUNTARY DISCLOSURE

Sono esclusi dalla sanatoria anche gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

La circolare in commento precisa che tale esclusione riguarda sia la procedura di “collaborazione volontaria” per il rientro dei capitali detenuti all’estero, introdotta dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, sia la riapertura dei termini prevista dall'art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.

ATTIVITÀ ESTERE

La norma preclude inoltre l'accesso alla definizione agevolata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero. Al riguardo, la circolare conferma che l'esclusione rileva:

  • sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990);
  • sia con riferimento alle violazioni relative all’Ivafe (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e all’Ivie (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011).

NOTIFICA della CONTESTAZIONE

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione (pvc) - anche successivo al 24 ottobre 2018 - sono prorogati di 2 anni i termini per la notifica della contestazione (di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

 

 

 

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