Nell'area riservata “Fatture e Corrispettivi” del sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili i conteggi – con il relativo modello F24 o la possibilità di chiedere l'addebito in conto – ai fini dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Il D.M. 28 dicembre 2018 , riformulando l'art. 6, comma 2 , del D.M. 17 giugno 2014, dispone quanto segue:
- il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
- gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo:
- mediante il servizio presente in un'area riservata del sito dell'Agenzia;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto in commento.
Contestualmente l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 , ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6, comma 2 , del D.M. 17 giugno 2014, come sostituito dall’art. 1, comma 1 , del richiamato D.M. 28 dicembre 2018:
Codice Tributo | Descrizione F24 |
2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014 |
2522 | Imposta di bollo sullefatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014 |
2523 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014 |
2524 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre –art. 6 decreto 17 giugno 2014 |
2525 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI |
2526 | Imposta di bollo sullefatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI |
La risoluzione precisa infine che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi necessità