Pubblicato il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 che istituisce l’assegno unico e universale (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309) ed introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’ISEE.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad €
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La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 già in G.U. n. 301, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, introduce alcune novità in ambito "lavoro".
- possibilità, fino al 30 settembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
- proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre per l’invio
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Si riepilogano i maggior interventi in materia di lavoro introdotti dalla Legge di bilancio (rif. Le novità della Legge di Bilancio 2022 )
Esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri
In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione
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