Secondo quanto previsto dalla normativa, è fatto divieto di utilizzare pagamenti artificiosamente frazionati, di valore unitario inferiore alla soglia in vigore, per trasferire importi superiori al limite imposto dal Dlgs 231/07; Decreto che disciplina il divieto di trasferimento di denaro in contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, specificando siano esse persone fisiche o giuridiche.
Il frazionamento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Gli assegni bancari/postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 € devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
A norma del predetto decreto sono vietati:
- l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.
Nel caso in cui i soggetti obbligati, appresso indicati (art. 51), dovessero riscontrare un’infrazione all’uso del contante, dovranno provvedere a comunicarla tempestivamente al Ministero dell’Economia e Finanze:
- intermediari bancari e finanziari;
- altri operatori finanziari;
- professionisti;
- altri operatori non finanziari;
- prestatori di servizi di gioco.
La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
La comunicazione non dovrà essere inoltrata, qualora l’irregolarità fosse già ricompresa in altre segnalazioni per operazioni sospette ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 (Obbligo di segnalazioni sospette in materia di antiriciclaggio).