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GreenPass rafforzato dal 10 gennaio 2022

Il consiglio dei Ministri, riunitosi ieri 29 dicembre 2021, ha approvato un D.L. che introduce le nuove misure di contenimento della pandemia Covid. Si riepilogano le misure prese dal Governo in tema di obbligo di GreenPass e sulla regolamentazione delle quarantene:

Green Pass Rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’uso del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) è esteso alle seguenti attività:

  • alberghi estrutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, tali soggetti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 ed effettuare- solo se sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopra descritta consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 

 

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