La legge n. 213/2023, nota come legge di Bilancio 2024, ha introdotto modifiche in ambito pensionistico, in particolare quelle precedentemente stabilite dal Decreto Legge n. 201/2011. L'INPS ha fornito chiarimenti su tali modifiche tramite la Circolare n. 46/2024, focalizzandosi sulla pensione di vecchiaia e sulla pensione anticipata nel sistema contributivo.
Novità introdotte
- Pensione di vecchiaia - dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari ad €
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In Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2024, n. 53 è stato pubblicato il decreto Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 febbraio 2024, recante “Disposizioni per l'erogazione delle risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi”.
I soggetti destinatari delle attività di formazione professionale sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo
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Per mezzo del Messaggio n. 531/2024 l'INPS ha reso noto che, ai fini della determinazione del c.d. ticket di licenziamento dovuto da parte dei datori di lavoro, in relazione a interruzione di rapporti a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, deve essere assunta come base di calcolo del contributo il massimale NASpI, pari ad € 1.550,42 per l'anno 2024.
Il cd. ticket licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
Per il calcolo
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