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Legge di conversione del decreto fisco-lavoro

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 già in G.U. n. 301, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, introduce alcune novità in ambito "lavoro".

  • possibilità, fino al 30 settembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
  • proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre per l’invio dei dati all’INPS necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale;
  • obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica, in caso di attivazione di contratti di lavoro autonomo occasionale. In caso di violazione di tale adempimento è prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Con riferimento alla sospensione dell’attività imprenditoriale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare tale provvedimento:

  • quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando riscontra lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
  • a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ex Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008. Alle 12 ipotesi contenute nell’allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di € 3.000,00.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare – oltre che con la pubblica amministrazione – anche con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs. n. 50/2016.

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