L'Ispettorato del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti sul nuovo obbligo preventivo di comunicazione di nuovi lavoratori occasionali. A decorrere dallo scorso 21 dicembre 2021, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’avvio dell’attività di Lavoratori Autonomi Occasionali (rif. Il Lavoro Occasionale) deve essere preceduta da una preventiva comunicazione da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
In caso di violazione dei predetti obblighi, inoltre, si applica la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 € per ciascun lavoratore autonomo per cui vi sia stata omissione di comunicazione.
Soggetti Interessati
L’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali:
- è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione
- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva;
- le prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, nelle forme del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se, tuttavia, l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021 , di conversione del D.L. n. 152/2021 , ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.
Tempistiche
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente Nota n. 29/2022. Pertanto:
- per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente Nota (11 gennaio 2022), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso;
- resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota (11 gennaio 2022), secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica (indirizzo di di ciascun Ispettorato territoriale) e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà ad aggiornare ed integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Trattandosi, tuttavia, di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Contenuto della comunicazione
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese), Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
E' possibile annullare o modificare una comunicazione già trasmessa in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono, comunque, vanno intesi come omissione della comunicazione.
Sanzioni
In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.