L'art. 1 commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto specifici obblighi di pubblicità e trasparenza per i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione. Tali adempimenti sono stati confermati dall’art. 22 co. 4 del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, noto come “Codice degli incentivi”, e risultano pienamente operativi per le somme incassate nel corso dell'anno 2025, da rendicontare entro il 2026.
Soggetti obbligati
La normativa suddivide i destinatari in due macro-categorie:
- Enti non commerciali: include associazioni (anche di protezione ambientale o dei consumatori), fondazioni, ONLUS e organizzazioni del Terzo settore. Sono ricomprese anche le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
- Imprese: soggetti iscritti al Registro delle Imprese (imprese individuali, società di persone, società di capitali e micro-imprese) e imprese sociali costituite in forma societaria.
Micro Imprese
I termini di pubblicazione per le micro imprese variano a seconda della modalità scelta per assolvere l'obbligo di trasparenza:
- Pubblicazione su sito internet: Essendo soggetti generalmente non tenuti alla redazione della Nota integrativa, le micro imprese devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni ricevute sul proprio sito internet (o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria) entro il 30 giugno di ogni anno. Nello specifico, per le somme incassate nel 2025, il termine è il 30 giugno 2026
- Inserimento nel bilancio: Esiste la possibilità per le micro imprese di inserire l'informativa in calce allo Stato patrimoniale (nonostante l'esonero dalla Nota integrativa), qualora vi riportino già altre informazioni obbligatorie come i compensi agli amministratori. In questo caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui sono state percepite le erogazioni
Oggetto dell'obbligo e soglia di esenzione
L'obbligo di pubblicazione scatta se l'importo complessivo delle somme ricevute è pari o superiore a 10.000 euro. Tale soglia deve essere intesa in senso cumulativo: si deve considerare il totale dei vantaggi pubblici ricevuti nell'anno e non la singola erogazione. La rendicontazione segue il criterio di cassa, riguardando esclusivamente le somme effettivamente incassate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Ambito oggettivo
Devono essere pubblicati: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura (come l'uso gratuito di immobili pubblici), che non abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Esclusioni e casi particolari. Non vanno conteggiati né pubblicati:
- Le somme ricevute a titolo di 5 per mille.
- I corrispettivi per prestazioni di servizi o forniture di beni (rapporti commerciali/sinallagmatici).
- Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA); per questi l'esistenza dell'aiuto è già assolta dalla pubblicazione nel registro ministeriale.
Modalità e termini di pubblicazione
Le modalità variano in base alla natura del soggetto:
- Enti non profit e Imprese che non redigono la Nota Integrativa: devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet o portale digitale entro il 30 giugno 2026. In mancanza di un sito proprio, gli enti non profit possono utilizzare la propria pagina Facebook o il sito della rete associativa di appartenenza. Le imprese possono utilizzare i portali delle associazioni di categoria.
- Società che redigono il bilancio ordinario: assolvono l'obbligo pubblicando i dati nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio stesso. Se il termine di approvazione è differito (es. 180 giorni), anche la pubblicazione si intende conseguentemente differita.
- Cooperative sociali per stranieri: oltre all'adempimento annuale, hanno l'obbligo di pubblicazione trimestrale sul proprio sito dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per i servizi di integrazione.
Informazioni necessarie
I dati devono essere esposti preferibilmente in forma schematica e devono includere:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.
- Denominazione del soggetto erogante.
- Somma incassata per ogni singolo rapporto.
- Data di incasso (o periodo amministrativo).
- Causale dell'erogazione (es. liberalità, contributo per progetto specifico).
Sanzioni
L'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pari all'1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro, oltre all'obbligo di provvedere alla pubblicazione. Qualora il trasgressore non provveda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute.
Servizio
Lo studio come negli anni passati è a disposizioni per supportare le aziende e associazioni nell'adempimento, sia per la publbicazione che per la creazione di spazi web (sito o social) eventualmente non esistente.
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