I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.
Cos'è
Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.
Chi può farlo
Possono utilizzare il Modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della Chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2025 non hanno più un sostituto d’imposta.
Il Modello 730 può essere utilizzato anche per la presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, che abbia percepito redditi che possono essere dichiarati con il Modello in esame.
Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il Modello 730 se per questi ricorrono le condizioni sopra descritte.
Termini di presentazione
I termini di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello sono fissati al 30 settembre 2025.
Gli eredi di soggetti deceduti possono utilizzare il Modello 730 per le persone decedute nel 2024 o entro il 30 settembre 2025.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2025, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.
Le novità del 730 2025
- ampliamento dei soggetti
Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie platea soggetti reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF. In particolare si segnala l’inserimento:- del quadro M: per redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002;
- del quadro T: dove indicare le eventuali plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di attività finanziarie, cui si rende applicabile l’imposta sostitutiva del 20% o 26%, le plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessioni di partecipazioni in paesi a fiscalità privilegiata, di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o di cripto attività, nonché le minusvalenze non compensate nell’anno).
- Scaglioni di reddito e aliquota
Nel 2024 è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023):- fino a 28.000 euro: 23%
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- oltre 50.000 euro: 43%
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente
Per il periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. - Locazioni brevi
- Dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Tuttavia, l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.
- CIN - Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
- Bonus tredicesima
Nella rinnovata sezione V del quadro C, composta dall’unico rigo C16 dovrà essere indicato:- oltre al trattamento integrativo, che per l’anno 2024 spetta in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- anche il “bonus tredicesima” previsto dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, ovvero l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.
- Bonus edilizi
- Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
- Sismabonus e bonus barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
- Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;

