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Circolare Clienti - 2019 n. 07

1. Servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per l’adesione c’è tempo fino al 1° luglio

Gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie fatture elettroniche dal 1° luglio al 31 ottobre 2019.
Con Provvedimento n. 164664 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate, modificando il precedente Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, ha infetti differito il termine per l’adesione e ampliato da tre a quattro mesi la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio - 2 settembre), accogliendo le richieste avanzate nei giorni scorsi dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
Il Provvedimento ha inoltre disposto che, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il 31 ottobre, l’operatore non potrà più consultare le proprie fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni.
In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, viene stabilito che i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione (in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti).

Si invitano tutti i gentili Clienti a contattare lo studio per l’apertura del servizio fisconline dell’Agenzia delle Entrate e preventivamente degli strumenti di accesso al sito (smart-card o SPID)

 

2. Dichiarazione dei redditi 2019, pronta la guida delle Entrate su detrazioni e deduzioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, ha pubblicato la nuova guida su oneri deducibili e detraibili e crediti d’imposta ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2019. Nel documento di prassi sono forniti chiarimenti su alcune delle principali detrazioni in vigore quest’anno, e sui relativi obblighi documentali, quali quelle relative a bonus verde, spese sostenute per l’abbonamento al trasporto pubblico locale, polizze assicurative “antisismiche”, nonché spese relative ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

In particolare, la circolare ricorda che:

  • dal 1° gennaio 2018 spetta una detrazione pari al 19%, calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro, delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, anche qualora le spese siano sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del Tuir;
  • dal 1° gennaio 2018 è ammessa la detrazione, nella misura del 19%, delle spese sostenute in favore delle persone (minori o maggiorenni) con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;
  • con riferimento alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, relative ad unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;
  • dal 2018 è riconosciuta una detrazione pari al 36%, calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare residenziale, delle spese documentate sostenute per la “sistemazione a verde” (ex novo o con radicale rinnovamento dell’esistente) di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

 

3. In scadenza il 17 giugno gli acconti IMU e TASI

Salvo proroghe il 17 giugno (il 16 cade di domenica) scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.

L’IMU (Imposta Municipale Propria) è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

 

4. 730 precompilato, fino al 20 giugno è possibile annullare e correggere la dichiarazione inviata

A partire dal 28 maggio scorso è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione corretta tramite l'applicazione web dedicata.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione può essere annullata una sola volta e fino al 20 giugno 2019 e che, con l’annullamento, tutti i dati inseriti saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall'Agenzia.

Si ricorda inoltre che:

  • è possibile annullare il modello 730 se lo stato della ricevuta dell'invio risulta "Elaborato" e accedendo all'applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l'invio;
  • in caso di compilazione di Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario prima cancellare i dati inseriti cliccando su "Ripristina" nella sezione "Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo";
  • per procedere con l'annullamento occorre selezionare "Richiedi annullamento 730";
  • annullando il 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche l'F24 eventualmente predisposto;
  • nella sezione "Ricevute" è possibile controllare e stampare le ricevute dell'annullamento del 730 e dell'F24.
  • in caso di dichiarazione congiunta, l'operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia infine che, una volta annullato il 730, non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e, quindi, occorre trasmetterne una nuova; in caso contrario la dichiarazione risulterà omessa.

È possibile inviare il nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall'annullamento del precedente.

 

5. Fissati gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Per quanto concerne le tempistiche di avvio, la norma originaria prevede due termini distinti:

  • 1° luglio 2019 per i soggetti aventi volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • 1° gennaio 2020 per la restante parte dei contribuenti.

Con il D.M. 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti nuovi esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri.

L’obbligo - che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti aventi un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018 - non si applicherà:

  • alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015(prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
  • alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
  • alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Le operazioni di cui sopra continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1 per cento del volume d’affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

 

6. Dal 1° luglio più bassi gli interessi di mora

Dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora, per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento, saranno più bassi.

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 148038 del 23 maggio 2019 porta infatti dal 3,01% al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.

 

7. Nuova Sabatini: pronto il nuovo modulo per la richiesta

Il Ministero dello Sviluppo economico - a seguito dell’aumento dell’importo massimo agevolabile, ora pari a 4 milioni di euro - ha reso disponibile sul proprio sito il nuovo modulo che le imprese devono utilizzare per presentare la domanda di agevolazione per la “nuova Sabatini” (art. 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013).

La domanda dovrà essere firmata digitalmente e inviata, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo certificato della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

Il Ministero ha reso disponibile l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello Sviluppo economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

 

8. Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale: i chiarimenti delle Entrate

Con la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti circa l'ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.

In particolare le Entrate hanno chiarito che possono accedere al regime della "cedolare secca" (art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.

Resta fermo, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, così come chiarito con la circolare n. 26/E del 1 giugno 2011.

 

9. Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi definitivi degli enti iscritti ai fini dell'accesso al cinque per mille, nonché l'aggiornamento dell'elenco permanente.

In particolare, gli elenchi riguardano:

  • gli enti del volontariato;
  • gli enti della ricerca scientifica e dell’Università;
  • gli enti della ricerca sanitaria;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

 

10. Ristrutturazioni edilizie: la guida delle Entrate aggiornata a maggio 2019

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono soggetti ad importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

L'Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", tramite la quale intende fornire indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

  • la proroga della maggiore detrazione Irpef;
  • i beneficiari del diritto alle detrazioni;
  • la comunicazione all'Enea dei lavori effettuati.

 

11. In una guida multimediale gli strumenti patrimoniali per la Terza età

Il 73% degli italiani è proprietario di casa di abitazione, circa un italiano su tre vive da solo e sono circa 1,3 milioni i nuclei familiari composti da anziani con un reddito inferiore a 20.000 euro, proprietari di una casa che vale almeno 200.000 euro. Spesso questa situazione si associa a una condizione di fragilità determinata dalla vecchiaia e/o dalla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.
L’insieme di queste circostanze suggerisce che vi sia un importante potenziale di sviluppo per strumenti che permettano di rendere liquida una parte della ricchezza accumulata nella casa di abitazione, conservando il diritto ad abitarci fino al termine della vita.

Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno pubblicato una Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età.

La Guida costituisce un ulteriore strumento, ancora più intuitivo e innovativo con grafiche e personaggi animati, per far conoscere i principali istituti giuridici contenuti nella Guida cartacea dedicata alla Terza età che consentono di pianificare una vecchiaia serena disponendo anche della sola casa di proprietà.

Di seguito i cinque strumenti patrimoniali, presenti nella guida multimediale:

  1. rendita vitalizia;
  2. contratto di mantenimento;
  3. donazione con onere di assistenza;
  4. prestito vitalizio ipotecario;
  5. vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto.

 

12. L’importo del Diritto camerale 2019

Il D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall'anno 2017.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2019, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).

Ai fini dell’adempimento, è disponibile il sito di Unioncamere (all’indirizzo internet http://dirittoannuale.camcom.it), che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • le società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001
  • iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Misura del diritto camerale

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

 

Sede

Unità

Imprese che pagano in misura fissa

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 44,00

€ 8,80

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

€ 100,00

€ 20,00

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa

Società semplici non agricole

€ 100,00

€ 20,00

Società semplici agricole

€ 50,00

€ 10,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 100,00

€ 20,00

Soggetti iscritti al REA

€ 15,00

 

Imprese con sede principale all'estero

Per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 55,00

 

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO

ALIQUOTE

da euro

a euro

 

0,00

100.000,00

200,00 (importo fisso)

oltre 100.000,00

250.000,00

200,00 + 0,015% parte eccedente € 100.000,00

oltre 250.000,00

500.000,00

222,50 + 0,013% parte eccedente € 250.000,00

oltre 500.000,00

1.000.000,00

255,00 + 0,010% parte eccedente € 500.000,00

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

305,00 + 0,009% parte eccedente € 1.000.000,00

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

1.115,00 + 0,005% parte eccedente € 10.000.000,00

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

2.365,00 + 0,003% parte eccedente € 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 

2.815,00 + 0,001% (fino a un massimo di € 40.000) parte eccedente € 50.000.000,00

 

Unità

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00


Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

13. Calcolo del grado di affidabilità fiscale: ISA in attesa del software

L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha ancora messo a disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la luce prima della metà del mese di giugno.
Imprese e professionisti, al momento, non sono quindi in grado di calcolare il grado di affidabilità fiscale e, quindi, di capire se e quanto sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.
Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la propria area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate.
In realtà, si tratta di un unico dato, costruito sulla base dei dati riferiti alle sette annualità precedenti a quella con riferimento alla quale si applicano gli ISA, per personalizzare le stime dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”, e quindi anche il reddito per addetto per singolo contribuente.

Occorre che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati.
Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.
Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.
Le deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate presso la sede dell’intermediario e indicate in un registro cronologico delle deleghe ricevute.

Per ricevere il coefficiente individuale l’intermediario dovrà inviare all’Agenzia Entrate un file contenente i dati riferiti ai clienti per cui ha ricevuto delega, accompagnato da qualche elemento di riscontro della dichiarazione IVA 2018 ovvero, in assenza, da alcuni dati rilevati per l’applicazione degli studi di settore anno 2018 - periodo d’imposta 2017.
Gli intermediari, in questo caso, dovranno, inoltre, rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara:

  • di aver ricevuto espressa delega dai propri assistiti per ricevere i dati;
  • che i dati indicati nel file inviato all’Agenzia delle Entrate corrispondono a quelli indicati nelle deleghe ricevute;
  • che le deleghe saranno conservate nella sede o nell’ufficio per 10 anni.

Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Attenzione: è probabile che il ritardo nella messa a disposizione dei dati e del software per il calcolo dell’affidabilità comporti un differimento dei termini per il versamento delle imposte.

 

14. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Lunedì 17 giugno 2019

(il 16 cade di domenica)

IMU e TASI - Versamento

Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente.

Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali (IMU).

Proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori dell’immobile (TASI).

Mod. F 24

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)

IMU/TASI - Presentazione dichiarazione

Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.

 

Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

mediante invio telematico con posta certificata (PEC).

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)

IRPEF e addizionali

Versamento dell'imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta)

Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2019.

Mod. F 24

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)

IRES

Versamento dell'imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)

Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Mod. F 24

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)

IRAP

Versamento dell'imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019)

Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2019.

Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Mod. F 24

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)

Diritto camerale

Versamento diritto annuale 2019.

Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche.

Mod. F24

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)

Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro)

Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di maggio.

Soggetti IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.

Telematica

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)

Artigiani e commercianti - Contribuzione

Versamento del saldo 2018 e acconto 2019 dei contributi previdenziali.

Il versamento può essere effettuato entro il 1° agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Mod. F24

 

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