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Circolare Clienti - 2018 n. 1

  

1. Il Garante privacy boccia la fattura elettronica

Garante privacy, Provvedimento 15 novembre 2018, n. 481 Con il Provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018, indirizzato all'Agenzia delle Entrate, il Garante della privacy ha espresso parere negativo in merito alla fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019, nella formulazione attualmente prevista, sottolineando criticità relative al trattamento dei dati personali. “Un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala”- si è espresso il Garante - il quale risulta essere “sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo”.

Le principali criticità evidenziate dal Garante riguardano:

  • la fase di archiviazione dei dati, che interesserà non solo i dati obbligatori a fini fiscali ma anche informazioni di dettaglio sui beni e servizi acquistati, relative quindi alle abitudini ed alle tipologie di consumo, fino ad arrivare a descrizioni di prestazioni sanitarie o legali;
  • l'incarico agli intermediari, delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche. In alcuni casi, infatti, l’operatore si troverà a gestire una moltitudine di dati personali, con relativo aumento del rischio durante la gestione delle fatture;
  • la sicurezza circa la fase di trasmissione attraverso il SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia vista la mancanza di una cifratura per la fattura elettronica.

2. Fattura elettronica: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell’Agenzia Entrate. In tale occasione sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, in risposta a quesiti che risultavano ancora irrisolti.

L’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che ai fini della detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il SdI. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;

3. Acconti in scadenza al 30 novembre 2018

In prossimità della scadenza vi ricordiamo che venerdì 30 novembre 2018 andrà versata la seconda rata d’acconto per il 2018 relativa a:

  • imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
  • IRAP;
  • IVIE e
  • IVAFE;
  • Cedolare secca sulle locazioni;
  • Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2018 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2018 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

  • per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro.

Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

Anche l’acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L’acconto IRAP, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2018

Scade il prossimo venerdì 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2018 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente). La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

5. Fattura elettronica: novità istruzioni e modelli per le deleghe

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241 Con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative istruzioni. È stato altresì approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato. Con la presentazione del modulo relativo alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è possibile delegare i seguenti servizi:

  • Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
  • Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
  • Registrazione dell'indirizzo telematico, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
  • Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
  • Accreditamento e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

6. Rottamazione ter: pubblicati i moduli di adesione

Sono stati pubblicati, sul sito internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione, i modelli che i contribuenti dovranno utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter"), che permetterà di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Si tratta, rispettivamente del:

  • Mod. DA-2018, Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-ter") dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  • Mod. DA-2018-D, Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le risorse proprie dell'Unione Europea (carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea).

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata (compilata in ogni sua parte ed insieme alla copia del documento di identità) entro il 30 aprile 2019, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia Entrate-Riscossione di riferimento; agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. In dirittura d’arrivo il Codice dell'insolvenza (riforma delle procedure fallimentari)

Il Ministero della Giustizia ha licenziato lo schema del Decreto Legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017. Si segnala in particolare che una delle norme che entreranno in vigore subito è quello riferito alla “Nomina degli organi di controllo” che, con riferimento alle società a responsabilità limitata, prevede quanto segue: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  • 1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • 2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • 3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. A seguito delle modifiche disposte dal decreto in commento, inoltre, l’art. 2477, sesto comma, del codice civile, risulterà del seguente tenore: “L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.” Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore delle novità devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni del nuovo art. 2477.

8. Fattura elettronica: sito Fatture e Corrispettivi e registrazione dell'indirizzo telematico

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241 È importante accedere al portale Fatture e Corrispettivi entro la fine del 2018 per registrare il proprio indirizzo telematico per la fatturazione elettronica, accedendo direttamente, previa registrazione, ad Entratel (o Fisconline se ricorrono le condizioni). Con il Provvedimento n. 291241 del 5 novembre, l'Agenzia Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative istruzioni. Un accesso diretto al portale Fatture e Corrispettivi consentirà anche:

  • la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
  • la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
  • L’accesso diretto ad Entratel, invece, consentirà di consultare l’archivio dell’Amministrazione Finanziaria contenente:
    • le dichiarazioni fiscali presentate;
    • i dati catastali dei vostri immobili;
    • i versamenti che avete effettuato con i modelli F23 ed F24;
    • gli atti registrati;
    • i dati dei rimborsi;
    • le informazioni e i dati relativi agli studi di settore (per chi ne è assoggettato).

9. Il regime forfettario del 2019

La bozza della legge di Bilancio 2019 prevede alcune importanti modifiche anche per quanto riguarda il regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014. In primo luogo viene innalzato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi percepibili per poter usufruire del regime. Tale limite si applicherà a tutte le tipologie di attività, laddove nel sistema vigente si applicano limiti differenziati a seconda del codice ATECO dell'attività svolta. Rimangono invece invariati i coefficienti di redditività utilizzati per calcolare l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva. Nell'attuale versione della bozza è inoltre prevista la rimozione:

  • del limite alle spese per i dipendenti (attualmente fissata a 5.000 euro);
  • del limite del costo dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro);
  • del limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti.

Viene però prevista l'inapplicabilità del regime se i soggetti che hanno percepito tali redditi esercitano l'attività d'impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili). È stata introdotta un’ulteriore causa di esclusione, rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società personali o associazioni professionali, di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, oppure in società a responsabilità limitata e associazioni in partecipazione; l’esclusione non è limitata alle società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai soci, di cui all’art. 116 del TUIR, ma alla generalità di tali soggetti collettivi.

10. Nuovo Gruppo IVA

Agenzia delle Entrate, Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E L'Agenzia Entrate, con la Circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, ha analizzato i diversi aspetti della disciplina del Gruppo IVA, e ha fornito chiarimenti interpretativi. Il Gruppo Iva, introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), prevede la possibilità, per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso con il Provvedimento n. 215450/2018. Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Questi i punti analizzati nella Circolare:

  • il regime del Gruppo IVA;
  • nascita, modifiche e scioglimento del Gruppo IVA;
  • gli effetti dell'opzione per il regime del Gruppo IVA;
  • adempimenti e responsabilità.

11. I chiarimenti dall'Agenzia Entrate su Ecobonus e cessione del credito

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 5 novembre 2018, n. 61 L’Agenzia Entrate con la risposta n. 61 del 5 novembre 2018 ha chiarito che la cessione dell'ecobonus può essere effettuata anche nei confronti della società esercente l'attività di somministrazione di lavoro laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. Nel documento viene ricordato che l'art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. In merito ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, la Circolare n. 11/E 2018 precisa che per "soggetti privati cessionari" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale collegamento deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva. Il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione sussiste anche con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito.

  

 

 

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