Con la Circolare n. 7 del 2025, Assonime ha analizzato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, l’art. 1, comma 48, della Legge n. 207/2024 ha modificato l’art. 51 del TUIR, intervenendo sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente in natura.
Nello specifico, è stata riscritta la lettera a), comma 4 dell’art. 51, che disciplina i criteri per il calcolo della retribuzione in natura derivante dall’utilizzo privato dell’auto aziendale. Per la prima volta, il nuovo meccanismo non si basa più sulle emissioni di CO₂, ma sulla tipologia di alimentazione del veicolo.
A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli aziendali di nuova immatricolazione – inclusi gli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada, i motocicli e i ciclomotori – concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati da tale data in poi, il fringe benefit sarà determinato nel modo seguente:
- Si assume un valore pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo il costo chilometrico ACI, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente.
- La suddetta percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli alimentati esclusivamente a batteria elettrica,
- al 20% per i veicoli ibridi plug-in.
Assonime evidenzia inoltre due aspetti rilevanti:
- Assenza di disciplina transitoria: il nuovo regime si applica a tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, a condizione che il veicolo assegnato non sia stato immatricolato in una data precedente (cfr. Risoluzione n. 46/E/2020).
- Applicazione delle regole previgenti: per i veicoli già assegnati entro il 31 dicembre 2024, continueranno a trovare applicazione le disposizioni precedenti, anche per i periodi d’imposta successivi.

