Entro il 1° luglio, le associazioni e le società sportive devono nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori. Entro il 31 agosto, devono dotarsi di modelli organizzativi per tutelare i minori e prevenire molestie, violenza di genere e discriminazioni. Secondo l'art. 16 del Dlgs. 39/2021, parte della riforma dello sport, queste organizzazioni, sia dilettantistiche che professionistiche, devono sviluppare modelli organizzativi e sistemi di controllo per gestire le proprie attività e creare codici di comportamento conformi a tali modelli.
L'obiettivo è prevenire o contrastare fenomeni di discriminazione e violenza nei confronti dei minori, utilizzando i "modelli organizzativi" già noti per la prevenzione dei rischi nelle imprese. Questa finalità è in linea con l'introduzione del comma 7 nell'art. 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
Il CONI, con la delibera della Giunta nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, ha dettagliato gli obblighi per prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni, seguendo le indicazioni dell'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding. Le varie Federazioni sportive italiane hanno emanato Linee guida specifiche per questa prevenzione. Le Linee guida considerano diverse forme di abuso e violenza, fornendo definizioni specifiche per ciascun tipo di rischio:
- abuso psicologico
- abuso fisico
- molestia e abuso sessuale
- negligenza, incuria
- abuso di matrice religiosa
- bullismo e cyberbullismo
- comportamenti discriminatori
Per regolamentare queste tutele, le organizzazioni devono adottare modelli organizzativi che riflettano le caratteristiche specifiche delle società o associazioni e delle persone tesserate. Le Linee guida delineano i contenuti minimi che questi modelli devono includere. Tali modelli non coincidono con i modelli organizzativi previsti per la responsabilità degli enti ex Dlgs. 231/2001, ma possono coordinarsi con essi. Inoltre, l'esperienza consolidata dei modelli 231 può fornire una metodologia per predisporre i modelli "di prevenzione sportiva", in relazione alla mappatura e valutazione dei rischi, e alle modalità di attuazione e aggiornamento. L'art. 16 del Dlgs. 39/2021, al comma 4, prevede che le associazioni e le società sportive già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del Dlgs. 231/2001 possano integrarlo per soddisfare i requisiti di prevenzione richiesti.
Contestualmente vanno adottati Codici di condotta in cui indicare i valori etici e le regole comportamentali per le attività svolte.
Ciascun ente sportivo dovrà nominare un "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" per monitorare il rispetto delle prescrizioni contenute nel modello e nel Codice, interfacciandosi con gli organi di amministrazione dell'ente sportivo e ricevendo eventuali segnalazioni. Questo responsabile collaborerà con il "Safeguarding Officer" dell'ente di affiliazione per gestire eventuali criticità nella disciplina sportiva di riferimento.
Sanzioni
Le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche che non rispettano questi obblighi possono essere sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui sono affiliate. Le sanzioni possono includere, ad esempio, la sospensione cautelare dalle attività sportive, oltre ai provvedimenti degli Organi di giustizia federale.
I singoli enti devono inoltre prevedere sanzioni disciplinari a carico dei propri tesserati che non rispettino gli obblighi sanciti nei documenti adottati.

