Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- le società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001,
iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):
Imprese che pagano in misura fissa |
Sede | Unità Locale |
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
44,00 | 8,80 |
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
100,00 | 20,00 |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
- Società semplici non agricole | 100,00 | 20,00 |
- Società semplici agricole | 50,00 | 10,00 |
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
100,00 | 20,00 |
- Soggetti iscritti al REA |
15,00 | |
Imprese con sede principale all’estero |
||
- Per ciascuna unità locale/sede secondaria |
55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la seguente tabella:
Scaglioni di fatturato | Aliquote | |
da € | a € | |
0 | 100.000 | 200,00 importo fisso |
100.001 | 250.000 | 0,015% |
250.001 | 500.000 | 0,013% |
500.001 | 1.000.000 | 0,010% |
1.000.001 | 10.000.000 | 0,009% |
10.000.001 | 35.000.001 | 0,005% |
35.000.001 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.001 | 0,001% fino ad un massimo di 40.000 | |
per le Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.