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Applicazione marca da bollo in fattura

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 -art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I- prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2,00 € su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro. Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98).

Di seguito le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. 26ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione

Fattispecie

Norma IVA

Per importi > € 77,47

Imponibili

Aliquota zero

Art. 74, comma 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Imponibili

Altre aliquote

 

Non soggetto a bollo

Esenti

 

Art. 10, D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Non imponibili

Esportazioni e servizi internazionali

Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Cessioni intraUE

Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993-

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Esportatori abituali

Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Escluse per mancanza del presupposto territoriale

Servizi estero

Artt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Split payment

 

Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Reverse charge

 

Art. 17, comma 5 e 6, e art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Reverse charge

 

Art. 46, D.L. n. 331/1993

Non soggetto a bollo

Fuori campo IVA

 

Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA

Regime minimi

 

Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA

Regime forfetario

 

Imposta di bollo € 2,00

Fuori campo IVA

Compenso occasionale

 

Imposta di bollo € 2,00

Esposizione in fattura elettronica

In fattura elettornica deve essere valorizzato il campo "Si" (ogni software di compilazione ha la sua modalità) così che il tracciato xml della fattura elettronica inviato allo SdI contenga l'informazione dell'assoggettamento al bollo.
Va inoltre inserita la dicitura: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014".

Integrazione dell'imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate effettua automaticamete le integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e per le quali è dovuta l’imposta di bollo come segue:

  • Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al SdI, per verificare se su questi documenti è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
  • I risultati vengono esposti in due elenchi:
    • Elenco A (non modificabile): riporta i riferimenti alle fatture che contengono l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Ricordiamo che, per apportare questa indicazione, bisogna valorizzare con “SI” il campo “Bollo Virtuale” della fattura elettronica.
    • Elenco B (modificabile): segnala le fatture che non contengono l’indicazione dell’imposta di bollo, ma che, secondo l’Agenzia, hanno i requisiti per esserne soggette.
  • il contribuente può consultare gli elenchi nella tua area riservata all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. Di regola generale, gli elenchi vengono messi a disposizione entro il giorno 15 del mese primo mese successivo a ogni trimestre.
  • il contribuente (o il commercialista intermediario delegato) possono modificare il contenuto dell’elenco B e inviare queste modifiche all'Agenzia delle entrate; per farlo, avete tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
  • Sulla base dei dati presenti dell’elenco A e del B (quest’ultimo modificato dal contribuente entro i termini previsti), l’Agenzia delle entrate calcola l’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento. L’importo compare nella tua area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Versamento dell'impota di bollo

Determinato l’importo dell’imposta di bollo dovutosi procede al versamento con le seguenti scadenze:

  • 31 maggio (*) (**)
  • 30 settembre (**)
  • 30 novembre
  • 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250,00€ si può eseguire il versamento anche entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00€ si può eseguire il versamento anche entro il 30 settembre.

E' possibile procedere al versamento in due modalità:

  • Addebito su Iban - che dovrà essere preventivamente indicato nel portale "Fatture e corrispettivi";
  • Modello F24, da presentare in via telematica e con i seguenti codici tributo:
    • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
    • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
    • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
    • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo
  • la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo (codice tributo 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni)
  • gli interessi (codice tributo 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.)

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

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