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Approvato il modello per l’istanza D.L. “Ristori” e “Ristori-bis”

È stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 che definisce le modalità, istruzioni, modello e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”) e all’art. 2 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (decreto “Ristori-bis”) per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio” (art. 25 , D.L. n. 34/2020).

 Nota Bene
Per chi aveva già presentato la domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Rilancio", se in possesso dei requisiti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.

Nell’istanza devono essere indicati:

  • codici fiscali del richiedente
  • dell’eventuale rappresentante o intermediario
  • le informazioni sulla sussistenza dei requisiti
  • Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.

Presentazione

La presentazione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 20 novembre fino al 15 gennaio 2021 e deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il presente modello, mediante:

  • l’applicazione desktop telematico, direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello (attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura);
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3 , delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Accesso ai servizi

L’autenticazione potrà avvenire:

  • con le credenziali Fisco-online o Entratel dell’Agenzia
  • tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • la Carta nazionale dei Servizi (Cns) (impropriamente più conosciuta come SmartCard)

Possono accedere al contributo i titolari di partita IVA che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante rispettivamente dell’elenco di cui all’allegato 1 al D.L. n. 137/2020 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 149 del 2020) e nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020;

Il contributo di cui all’art. 2 del D.L. n. 149 del 2020 spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come “zone rosse” ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del D.L. n. 149/2020 (c.d. regioni “rosse”);D.P.C.M. 3 novembre nuove restrizioni anti covid-19

il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulta essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi;

sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

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