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Versamento rate omesse rottamazione ter

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Premessa

Entro il 7 dicembre 2018, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis (art. 1, D.L. n. 148/2017) devono versare le prime tre rate eventualmente omesse per accedere, automaticamente, alla nuova definizione agevolata (c.d. “rottamazione-ter”). In tal modo, sul debito residuo verrà ricalcolata la rateazione in 10 rate da versare in cinque anni (a luglio e novembre) a partire dal 2019. 

Sulle rate, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annui.  

Soggetti interessati

La norma (art. 3, commi da 21 a 25, D.L. n. 119/2018), come già anticipato, ha riproposto la rottamazione delle cartelle, ampliando il termine per la definizione sino ai ruoli al 31 dicembre 2017, ed ha previsto la possibilità di usufruire dell'agevolazione con la rideterminazione del carico dovuto anche per i soggetti che non hanno versato le rate già scadute nei termini ordinari per la rottamazione precedente.

In particolare, possono accedere alla sanatoria i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli presentate entro il 15 maggio 2018 per debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 ma che non hanno effettuato i versamenti delle rate di luglio, settembre ed ottobre nei termini.

Pertanto, la norma interessa coloro i quali hanno aderito alla c.d. “rottamazione-bis” prevista dall’art. 1 del D.L. n. 148/2017.

Si ricorda che tale norma ha previsto la possibilità di “rottamare” i carichi affidati all’agente delle riscossione nel periodo sopra indicato, con il pagamento delle somme dovute o in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Nota Bene:

Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016 non saldati entro il 31 dicembre 2016.

Costoro, se hanno versato l’importo pendente a tale data entro il 31 luglio 2018, hanno potuto fruire della rateazione, in tre rate di pari ammontare, dell’importo dovuto per la rottamazione, di cui due rate (pari all’80%) con scadenza ottobre e novembre 2018 e la terza rata, pari al 20% entro febbraio 2019.

Invece, coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016, non possono fruire della possibilità di cui si discute.

Comunque, costoro possono aderire alla rottamazione-ter alla pari dei soggetti che avevano avviato la definizione agevolata 2016 (ossia quella prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016), ma che non hanno perfezionato la procedura con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.

Modalità operative

Fatto salvo lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4, D.L. n. 119/2018), l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per la c.d. rottamazione-bis, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme.

In sostanza, la norma dispone che chi ha aderito alla definizione agevolata 2017 ed ha adempiuto esattamente ai pagamenti dovuti per l’anno 2018 può usufruire della disciplina di favore introdotta con il decreto fiscale per la restante parte del debito già “rottamato”.

NOTA BENE

Chi ha pagato in ritardo rispetto alla scadenza prevista (31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre) le rate del piano della definizione agevolata rientra ugualmente nel ricalcolo del residuo.

Infatti, la condizione di base è l’avere versato entro il 7 dicembre 2018 tali rate, per cui, se le stesse sono versate in ritardo, purché entro tale data, permettono l’accesso all’agevolazione.

 

Il versamento pertanto è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

Da notare, quindi, che si gode di un tasso inferire rispetto a quello (2%) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione agevolata.

Senza alcun adempimento a carico di tali debitori, l'agente della riscossione deve trasmettere entro il 30 giugno 2019 apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

Pertanto, il contribuente, a parte versare il dovuto entro il 7 dicembre, non deve fare null’altro: sarà l’Agenzia delle entrate-Riscossione a provvedere al ricalcolo e alla suddivisione in rate.

Infatti, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo.

NOTA BENE

Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per la definizione agevolata aperta a tutti, in questo caso non è possibile scegliere il numero di rate (da 2 a 10), ma si dovrà versare il debito sempre e soltanto in 10 rate.

Come versare l’importo dovuto

Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione. 

Copia della “Comunicazione” è disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nell’area riservata. 

Inoltre, senza necessità di pin e password personali, è possibile chiederne copia compilando l’apposito form online.

Per pagare è possibile ricorrere ad uno dei seguenti canali:

  • portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • App EquiClick;
  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • punti Sisal e Lottomatica;
  • tabaccai convenzionati con Banca 5;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;
  • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Cosa accade se non si versa il dovuto entro il 7 dicembre 2018

Se il contribuente non paga le rate scadute entro il 7 dicembre, per gli stessi carichi non potrà più accedere alla “rottamazione-ter”.

Di conseguenza, non avendo versato una o più rate, decade dalla precedente definizione agevolata e Agenzia delle entrate-Riscossione riprenderà le procedure di riscossione

 

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